Cambia il Codice della Strada,
ecco tutte le novità

Alla luce delle modifiche al Codice della Strada approvate dalla IX Commissione trasporti della Camera dei deputati, pubblichiamo un’accurata analisi realizzata dall’avvocato Stefano Montiroli con la prefazione del presidente nazionale di Fai-Conftrasporto Paolo Uggé.

Con le modifiche al Codice della Strada il cerchio si chiude
di Paolo Uggè

Non sappiamo ancora come, e se, il Senato modificherà il testo approvato dalla Commissione trasporti della Camera. Di certo possiamo dire che le novità introdotte si ispirano a quel criterio di severità, tanto invocato, e di forte repressione nei confronti di quei conducenti che violano le norme sulla sicurezza stradale, mettendo in pericolo, con il loro comportamento, l’incolumità altrui.Questo il filo che lega le nuove disposizioni che toccano tutti i conducenti, professionali o meno.
Certamente le critiche non mancheranno e, more solito, vi sarà chi contesterà l’inasprimento delle sanzioni sostenendo che sarebbe sufficiente applicare le normative esistenti.
Sono convinto che in parte questo sia vero ma per il trasporto merci le modifiche apportate pongono il necessario rimedio a una situazione che di fatto non consente l’applicazione di quanto disposto. È il caso del fermo dell’automezzo di appartenenza a un vettore estero, affidato in custodia allo stesso conducente, che consente al fermato, non appena la pattuglia si allontana, di proseguire il viaggio verso il proprio Paese d’origine dove, con una semplice denuncia di smarrimento, riottiene un duplicato dei documenti ritirati dalle forze dell’ordine italiane.
Devo dunque dire che la Commissione ha lavorato nella giusta direzione, anche se era forse meglio evitare di intervenire a distanza di pochi mesi con modifiche al codice con ben due provvedimenti. I tempi di riposo, quando il testo in discussione sarà licenziato sarà stato modificato due volte. Una delle condizioni per determinare sicurezza è la certezza che le norme vengano applicate; l’elemento della chiarezza ne è una componente essenziale.
Altrettanto non condivisibile la pretesa di utilizzare il Codice della Strada, per le battaglie contro la droga o la vendita di sostanze alcoliche. Chi intende fornirsi di prodotti alcolici, infatti, provvede ad acquistarli per tempo.
Razionale e da approvare, dunque, l’emendamento presentato dal deputato della LNP Montagnoli che attribuiva ai sindaci il potere discrezionale di intervento.
Quando questa maggioranza deciderà di costituire un punto di riferimento al quale affidare tutto il  coordinamento delle questioni del trasporto, della logistica e della sicurezza evitando di intervenire in modo sconclusionato e concluso, sarà un bel passo in avanti.
Per  l’autotrasporto, coinvolto dai cambiamenti apportati al Codice al di là dei  tempi di guida e di riposo, vi sono modifiche di grande rilevanza.
Conftrasporto sicuramente ha contribuito con una campagna di sensibilizzazione a ottenere dei cambiamenti significativi sulle anomalie presenti. Nessuno lo può disconoscere.
In particolare aver eliminato la possibilità, per i vettori esteri, di lasciare il Paese senza aver pagato la sanzione comminata; superato l’impraticabilità, per questioni di notifica, di sanzionare il vettore estero per il superamento dei tempi di guida maturati nel proprio Paese; la nuova disposizione sul cabotaggio irregolare, sempre effettuato dai vettori esteri; la previsione dell’obbligo di dimostrare prima dell’assunzione di non far uso di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti professionisti e infine l’introduzione di alcuni emendamenti che rendono più certa la responsabilità condivisa su cui si regge la liberalizzazione regolata, sono dei passi avanti innegabili.
Purtroppo non è stata introdotta, e questo non è comprensibile, la mancata previsione della clausola  automatica della risoluzione del rapporto di lavoro per il verificarsi della fattispecie della giusta causa, nel caso il conducente venga trovato alla guida in stato di alterazione, generato da sostanze stupefacenti o di ubriachezza.
Quanto contenzioso costoso si sarebbe evitato! Probabilmente chi aveva il compito istituzionale di spiegare l’innovazione non è stato in condizione di poterlo fare, anche se la proposta era stata da noi sostenuta.
Come prima accennato l’aspetto che assume grande rilevanza e che chiude il cerchio di una riforma avviata nel 2005 è la norma sulla obbligatorietà del controllo per accertare le responsabilità anche dei committenti.
Personaggi prevenuti o non in grado di comprendere hanno in questi mesi deliberatamente diffuso la sensazione sbagliata che la riforma desse corso a una sorta di liberalizzazione selvaggia.
Non è vero in quanto la legge e i suoi decreti legislativi legano la riforma al rispetto delle norme sulla sicurezza sociale e della circolazione.
Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti. Per due anni non si è fatto nulla e si è impedito che le parti, attraverso la Consulta, potessero individuare gli aggiustamenti da apportare, stabilendo anche i parametri da assumere a riferimento in assenza di contratti scritti, da inserire tra gli “usi e consuetudini” come elemento utile per i giudici.
È stato il dannoso spirito di rivalsa di qualche “leader presunto” e la committenza che ha impedito l’individuazione dei necessari parametri a indurre l’autotrasporto a chiedere l’articolo 83 bis. La mancanza dei controlli mirati ha fatto il resto.
Oggi alla luce delle nuove disposizioni del Codice della Strada con l’obbligo di estendere i controlli a tutti i componenti della filiera in caso di incidenti con feriti e morti si viene a chiudere il cerchio.
In presenza di norme che identificano i soggetti ai quali applicare la responsabilità condivisa e che li coinvolge nella responsabilità, laddove dai controlli emergesse il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, quanti proprietari della merce vorranno correre il rischio di essere chiamati a risarcire i danneggiati?
E ancora quante compagnie di assicurazione si sentiranno in dovere di avvalersi del diritto di rivalsa alla luce del rafforzamento delle concetto della responsabilità introdotto nel Cds.
Non si può affermare che con gli emendamenti approvati, di seguito commentati dal dottor Stefano Montiroli, si apra una nuova stagione di certezze per gli operatori del settore, ma sicuramente si può sostenere che chi ha sempre pensato di non essere coinvolto, da oggi, potrebbe perdere le sicurezze di impunità, anche alla luce del fatto che a breve diverranno operative le normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle conseguenti responsabilità.

L’autotrasporto e le modifiche del Codice della Strada

di Stefano Montiroli

Nella seduta del 21 luglio, la IX Commissione trasporti della Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge (d.d.l.), che introduce importanti modifiche al Codice della Strada, alcune delle quali, come vedremo a breve, interessano da vicino il nostro settore.
Il testo del ddl passa ora all’esame del Senato; pertanto, le disposizioni che ci apprestiamo a commentare non sono ancora in vigore ma lo diventeranno non appena, a conclusione dell’iter parlamentare, saranno state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Ciononostante, riteniamo di fare cosa utile nel commentare le modifiche di maggior interesse per la categoria, tenuto conto che la Conftrasporto ha offerto un contributo essenziale nella fase di discussione del provvedimento, grazie al quale sono stati approvati degli emendamenti che mirano a rendere più sicura la circolazione sulle strade:
–  attraverso il coinvolgimento, in caso di incidenti con morti o feriti gravi, dei soggetti che hanno preso parte all’operazione di trasporto – committente, proprietario della merce e caricatore;
– impedendo l’assunzione, nella mansione di autista di camion, di soggetti che fanno abitualmente uso di droghe o di alcol;
–  prevedendo delle sanzioni specifiche per gli operatori stranieri che effettuano, illegalmente, cabotaggio stradale sulle strade italiane;
–  permettendo alle forze dell’ordine di punire le violazioni dei tempi di guida e di riposo commesse all’estero;

Detto ciò, apprestiamoci in primo luogo a commentare quelle disposizioni del d.d.l di maggiore interesse per l’autotrasporto (ad eccezione della nuova ipotesi di guida in stato di ebbrezza per i conducenti dei mezzi pesanti prevista al nuovo art. 186 bis, che sarà analizzata nella seconda parte di questa circolare, unitamente alle modifiche apportate agli artt. 186 e 187 del c.d.s), per poi soffermarci sulle altre modifiche che toccano la generalità degli utenti della strada.

Modifiche di interesse per l’autotrasporto

Modifica all’art.7 del decreto legislativo 286/2005 (art. 37 del d.d.l.)
L’art. 37 del ddl aggiunge un nuovo comma (il 7 bis) all’interno dell’art. 7 della riforma per l’autotrasporto (D.lgvo 286/2005): “Quando dalla violazione di disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall’art. 83 bis del decreto legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni” .

Questa norma perfeziona il meccanismo delle responsabilità condivise introdotto, come è noto, con l’entrata in vigore della riforma dell’autotrasporto. Infatti, la disposizione in commento stabilisce che in presenza di un’infrazione al c.d.s compiuta alla guida di un mezzo pesante, dalla quale derivino morti o feriti gravi, debbano immediatamente attivarsi delle verifiche presso tutti i soggetti della filiera (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce), per  appurare se, durante l’esecuzione del trasporto, siano state rispettate le norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dall’art. 7 del D.lgvo 286/2005,  e dall’art. 83 bis del Decreto legge 112/2008 e ss modifiche. In buona sostanza, nel momento in cui la disposizione entrerà in vigore, il sinistro stradale che generi morti o feriti gravi in cui resti coinvolto un veicolo pesante, farà scattare tutta una serie di controlli verso coloro che hanno preso parte a quel trasporto (per l’appunto, il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce), per verificare se, in qualche modo,il trasportatore sia stato indotto a violare le disposizioni per la salvaguardia della sicurezza sulle strade previste dall’art. 7 del D.lgvo 286/2005 (art. 61 – sagoma limite – , art. 62 – massa limite – art. 142 – eccesso di velocità – , art. 164 – sistemazione del carico sui veicoli – art. 167 – sovraccarico – art.174 – violazione dei tempi di guida e di riposo), e dall’art. 83 bis del d.l. 112/08 e ss modifiche (quindi, della normativa sulla clausola gasolio e sul riconoscimento dei costi minimi di esercizio nei contratti non scritti).

Modifica all’art. 179 c.d.s. (art. 21, comma 4)
Il d.d.l aggiunge un comma 8 bis all’interno dell’art. 179, in cui si prevede che in caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnali il fatto all’autorità competente, per la verifica presso la sede del vettore dei tempi di guida e di riposo dell’anno in corso. Questa norma, se analizzata contestualmente all’emendamento sulla filiera del trasporto visto al precedente punto 1, fa si che l’incidente stradale con danni a persone o cose che veda il coinvolgimento di un mezzo pesante, farà scattare tutta una serie di verifiche nei confronti dei soggetti che, a vario titolo, hanno preso parte a quel trasporto, che contribuiranno ad innalzare i livelli di sicurezza sulle strade ed a reprimere tutte quelle condotte volte a violare sistematicamente la normativa sociale dell’autotrasporto.

Obbligo per gli autisti prima dell’assunzione, di esibire una certificazione sul mancato uso di sostanze alcoliche o stupefacenti (art. 36 del d.d.l)
Si tratta di un altro importante risultato fortemente voluto dalla Conftrasporto, che permetterà alle nostre imprese di ovviare alle conseguenze negative provocate:
da un lato, dall’entrata in vigore del provvedimento della Conferenza Stato – Regioni del 18 Settembre 2008, sull’accertamento della tossicodipendenza nei confronti degli autisti dei mezzi pesanti.
dall’altro, dal divieto di sottoporre il lavoratore alle visite mediche preassuntive, stabilito alla lettera a), comma 3, art. 41 del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 (cd testo unico sulla sicurezza del lavoro); divieto a causa del quale, allo stato attuale, l’impresa non può sottoporre l’aspirante autista ai test antidroga e antialcol se prima non lo ha assunto.

A seguito della modifica accolta dalla Commissione Trasporti della Camera, è stato finalmente riconosciuto che la mansione di autista di cose e persone, tenuto conto della delicatezza dei suoi compiti e dell’impatto sulla sicurezza degli altri utenti della strada, possiede delle peculiarità tali da giustificare la sottoposizione del soggetto a dei test antidroga e antialcol prima dell’assunzione, derogando così al divieto di effettuare le visite preassuntive. Le aziende di autotrasporto di merci (ed anche quelle di trasporto persone) avranno così la certezza di assumere soggetti che non abusano di alcol o di stupefacenti, visto che dalla sua entrata in vigore il l’aspirante autista dovrà produrre, a proprie spese, un’apposita “certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Le caratteristiche di questo certificato verranno fissate con un decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con quello dei Trasporti entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Testo unico di riforma del c.d.s.  Di seguito, riportiamo il testo dell’articolo approvato dalla Commissione Trasporti della Camera: “art. 36 (certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto). 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l’esercizio dell’attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l’interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia suo abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e vengono disciplinate le procedure di rilascio. 3 Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono…”.

Applicazione delle procedure definite all’art. 207 del c.d.s a una serie di violazioni commesse da vettori esteri
Tra gli emendamenti approvati dalla Commissione Trasporti, ce ne sono alcuni che estendono a infrazioni che non fanno parte del Codice della Strada, il meccanismo di pagamento immediato della sanzione (o, in alternativa, della prestazione di una cauzione) previsto dall’art. 207 del c.d.s, a pena del fermo del veicolo per 60 gg. Le infrazioni individuate  sono le seguenti:
vettori esteri impegnati in un trasporto internazionale, trovati privi della documentazione equipollente alla scheda di trasporto (C.M.R, ecc)- art. 37 del ddl, che introduce un nuovo periodo al comma 6 dell’art. 7 bis del D.lgvo 286/2005;
vettori esteri che, nell’esercizio di un’attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, violano gli artt. 26 e 46 della Legge 298/74, effettuando quindi un trasporto abusivo o senza autorizzazione – art. 38, lett. b del ddl che modifica il quarto comma, art. 60 della Legge 298/1974;
vettori esteri che violano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di cabotaggio (vedi il successivo punto 5)

Cabotaggio – previsione di un regime sanzionatorio specifico (art. 38 del d.d.l)
Un’altra norma che è stata voluta dalla Conftrasporto, prevede l’applicazione di una sanzione specifica verso quei vettori comunitari che esercitano, illegalmente, l’attività di cabotaggio in Italia. La norma del d.d.l inserisce un nuovo articolo (il 46 bis) all’interno della Legge 298/1974, che sanziona questa condotta con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (d’ora in avanti sap) da 5.000 € a 15.000 €, e la misura accessoria del fermo del mezzo per un periodo di tre mesi o, in caso di recidiva nel triennio, per 6 mesi. Il mezzo sottoposto a fermo non verrà affidato in custodia al trasportatore; l’articolo in esame prevede che detta custodia venga affidata, a spese del responsabile della violazione, “ad uno dei soggetti individuati dall’art. 214 bis del c.d.s”, quindi a dei depositi autorizzati che abbiano stipulato un’apposita convenzione con il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del demanio.

Modifica all’art. 174 del c.d.s (art.21 del d.d.l).
Si tratta di un intervento che muta radicalmente l’art. 174 del c.d.s, introducendo per la prima volta in Italia (sulla falsariga di quanto già accade, da molti anni, nei principali Paesi europei) un principio di gradualità della sanzione che tiene conto della diversa pericolosità sociale del comportamento dell’autista.
Nel momento in cui queste modifiche scatteranno, il mancato rispetto dei tempi di guida giornalieri e settimanali, nonché del riposo settimanale, comporterà sanzioni diverse a seconda dell’entità percentuale della violazione in relazione, rispettivamente, alla guida massima consentita dal Regolamento U.E 561/2006, ed al riposo settimanale minimo previsto dallo stesso Regolamento. Le violazioni del periodo di riposo giornaliero e delle interruzioni, invece, continueranno ad essere sanzionate in misura fissa.

Diamo ora una prima interpretazione delle violazioni dei tempi di guida, pausa e riposo contemplate dalla norma con due avvertenze:
vista la complessità del nuovo meccanismo di calcolo, appare probabile che gli Interni emetteranno sul punto una circolare esplicativa;
gli importi delle sanzioni che troverete indicati, andranno aumentati di un terzo quando l’infrazione sia stata commessa tra le 22 e le 7 di mattina. Si tratta della cd aggravante notturna, in vigore dall’8 Agosto 2009 con l’entrata a regime del cd Pacchetto sicurezza (Legge n. 94 del 15 Luglio 2009, commentata con la circolare Conftrasporto NOR09153 del 27 Luglio u.s)

Autista che viola le norme sul periodo massimo di guida giornaliero
L’infrazione ricorre quando, tra la fine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio di un periodo di riposo giornaliero o settimanale successivo, il conducente guidi più di 9 ore, ovvero di 10 ore (ricorrendo i presupposti che permettono di estendere l’orario di guida, per l’appunto, a 10 ore non più di due volte a settimana). In tal caso, su un periodo massimo di guida di 9 ore, la violazione resta contenuta al 10% se non eccede i 54 minuti (con un periodo di guida complessivo, quindi, pari alle 9 ore e 54 minuti).
In presenza delle condizioni che permettono di estendere la guida giornaliera a 10 ore, il 10% si calcola sulla decima ora ed è dunque pari ad un’ora; pertanto, la violazione si configura quando il tempo trascorso alla guida del camion dal termine del precedente riposo giornaliero, risulta compreso tra le 10 e le 11 ore.
Per queste infrazioni, la sap applicabile prevista dal nuovo comma 4, art. 174, ammonta da €. 155 ad €. 624, mentre non è prevista la sottrazione di punti dalla carta di qualificazione del conducente (d’ora in avanti cqc).

La violazione è contenuta nel 20% (Comma 5, art. 174), se – sempre su un periodo massimo consentito di 9 ore – il conducente ha guidato più di 9 ore e 54 minuti e fino a 10 ore e 48 (quindi, 108 minuti in più rispetto alle 9 ore canoniche). Su un periodo di guida di 10 ore, l’infrazione ricorre se il tempo trascorso al volante ha superato le 11 ore ma non le 12 ore.
La sap applicabile ammonta da 307 a 1227 € e vengono sottratti 5 punti dalla c.q.c.

Infine, per le violazioni superiori al 20%, il nuovo art. 174 prevede al comma 6 una sap da €. 389 ad € 1559, mentre l’art. 126 bis prescrive la decurtazione di 10 punti dalla c.q.c.

Autista che viola la normativa sul riposo giornaliero
L’ipotesi ricorre quando il conducente non rispetti le norme sul riposo giornaliero del Reg. 561/2006, e quindi laddove, nell’arco delle 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo, la sosta effettuata sia stata inferiore alle 11 ore (12 ore nel caso di riposo frazionato  3h + 9h). In tal caso, a prescindere dall’entità della violazione, la sap introdotta dal comma 4 art. 174 è pari ad una somma da 155 a 624 €, senza sottrazione di punti dalla cqc.

Autista che non rispetta le interruzioni
La violazione della norma comunitaria sulle pause obbligatorie viene sanzionata in misura fissa (come per i riposi giornalieri); la sap applicabile secondo il comma 8 dell’art. 174 va da €. 295 ad €. 1179, e non sono previste sottrazioni di punteggio dalla cqc.

Autista che viola i limiti di guida e riposo settimanali
Le fattispecie previste dalla norma si verificano se il conducente non osserva:
il periodo di guida settimanale massimo di 56 ore e/o quello bisettimanale di 90 ore;
il riposo settimanale di 45 ore (che può essere ridotto a 24 ore, con obbligo di recuperare la differenza entro la fine della terza settimana successiva).
Per questa condotta, il comma 7 dell’art. 174:
non prevede una specifica sanzione (né amministrativa né la sottrazione di punti), quando la violazione non supera il 10%. Fermo restando che per le singole infrazioni giornaliere dei tempi di guida si applicheranno le sanzioni legate all’entità dello sforamento, l’ipotesi in esame ricorre:
su un periodo di guida settimanale consentito di 56 ore, quando gli sforamenti dell’orario di guida giornaliero effettuati nel corso della settimana, non abbiano ecceduto nel complesso le 5h e 36 minuti (336 minuti);
su un periodo di guida bisettimanale di 90 ore, quando nelle due settimane consecutive il totale delle ore di guida effettuate in più non oltrepassi le 9 ore (540 minuti);
su un periodo di riposo settimanale di 45 h, quando la violazione sia contenuta entro le 4 h e 30 (270 minuti);
su un periodo di riposo settimanale ridotto di 24h, se la violazione non supera le 2h e 24 min (144 ore). Chiaramente, deve sussistere il presupposto per l’applicazione del riposo settimanale ridotto, ovvero che l’autista non sia tenuto ad effettuare un riposo regolare; circostanza, quest’ultima, che invece si verifica quando nelle tre settimane precedenti, egli non ha recuperato le ore di riposo settimanale in meno dovute ad un altro  periodo di riposo ridotto.

se la violazione supera il 10% ma non il 20%, si applica una sap da €uro 307 ad € 1227. Riprendendo le ipotesi appena viste, la violazione scatta:
su un periodo di guida settimanale di 56 ore, quando il totale delle ore di guida in più svolte nella settimana ha superato le 5h e 36 minuti ma non le 11h e 12 minuti (672 minuti);
su un periodo di guida bisettimanale di 90 ore, quando nelle due settimane consecutive le ore di guida vengano superate per 9 ore ma non per 18 (1080 minuti);
su un periodo di riposo settimanale di 45 h, quando la violazione superi le 4h e 30 ma non le 9 h (540 minuti).
su un periodo di riposo settimanale ridotto di 24h, se la violazione ecceda le 2h 24 min ma non le 4h e 48 min (288 min).

Infine, quando i limiti in questione vengano violati per oltre il 20%, si applica la sap da €. 389 ad €. 1.559.

In caso di multipresenza (Comma 10 art. 174), le sanzioni prima viste si estendono anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservino le disposizioni del Regolamento 561/2006; per quanto concerne la sottrazione dei punti dalla cqc, fermo restando che al primo conducente si applicano quelle collegate ai singoli sforamenti giornalieri, al secondo conducente vengono detratti soltanto due punti.

Accertata la guida in violazione dei predetti limiti, il nuovo art. 174 prevede al comma 11 un iter procedimentale da cui – è bene evidenziare – sono state escluse le violazioni in materia di interruzioni; per queste ultime, quindi, l’agente accertatore si limiterà a verbalizzarle, dopodiché il veicolo potrà riprendere la sua marcia. Per tutte le altre violazioni della normativa sui tempi di guida e di riposo (anche settimanali), l’organo accertatore provvederà al ritiro immediato dei documenti di circolazione e ad intimare al conducente di non rimettersi in viaggio, se non dopo aver completato i riposi prescritti. I documenti verranno restituiti all’autista una volta effettuati questi riposi; a tal fine, egli dovrà recarsi presso il comando di appartenenza dell’agente accertatore, seguendo l’itinerario specificato nel verbale. Chiunque circoli nel periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio, sarà sanzionato con il pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, il ritiro immediato della patente di guida e la sottrazione di 10 punti dalla cqc.

La disamina del nuovo testo dell’art. 174 offre altri spunti degni di nota su queste tematiche:
a) per le infrazioni commesse in un altro Stato membro dell’U.E, ma accertate in Italia, della normativa sui tempi di guida, pausa e riposo, le Forze dell’ordine potranno finalmente applicare le sanzioni del nostro c.d.s. La nuova norma prevista al comma 12 dell’art. 174 (voluta dalla Conftrasporto, per rispondere ad una precisa lacuna del nostro c.d.s lamentata dalla Polizia) supera infatti quello che, finora, ha rappresentato l’ostacolo principale a questa applicazione ovvero l’impossibilità di impugnare i verbali di accertamento davanti al Prefetto o al giudice di pace, visto che gli artt.203 e 204 bis del codice determinano la competenza territoriale in ragione del luogo della commessa violazione. La modifica  prevede che per l’esercizio dei ricorsi al Prefetto e al gdp contro le predette infrazioni compiute nella U.E (e non accertate oltrefrontiera), il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato eseguito l’accertamento in Italia. Quindi, per fare un esempio, se gli agenti che hanno fermato un veicolo su una strada della Provincia di Bologna, dovessero verificare che negli ultimi 28 giorni l’autista ha violato la normativa sui riposi quando si trovava all’estero, costoro applicheranno la sanzione prevista dal nostro codice della strada per l’identica violazione, mentre il verbale potrà impugnarsi davanti al Prefetto o al gdp sempre di Bologna.
b) Le ripetute inadempienze della normativa sui tempi di guida e di riposo, incideranno sull’onorabilità del preposto; il comma 18 del nuovo art. 174, prevede l’applicazione delle disposizioni dell’art. 5, comma 6 del D.lgvo 395/00 sulla perdita dell’onorabilità del titolare della capacità professionale, per i fatti commessi dal dipendente nell’esercizio della professione.
c) sono state introdotte norme specifiche sui trasporti di persone e su quelli in conto proprio, prevedendosi per entrambe la sospensione del titolo abilitativo da uno a tre mesi (qualora l’impresa non si fosse messa in regola con le disposizioni violate) e, in caso di recidiva, la decadenza o la revoca del provvedimento.

Modifica agli artt. 202 e 207 del c.d.s: pagamento immediato, nelle mani dell’agente accertatore, di alcune violazioni del c.d.s per tutti i conducenti; modifica delle norma sull’affidamento in custodia del veicolo previsto per i veicoli stranieri dall’art. 207 c.d.s. (art. 25 ddl)
Altra novità introdotta nel codice della strada dall’art. 25 del ddl, riguarda l’obbligo per tutti i trasportatori (quindi, anche per gli italiani) che, alla guida di un camion o di un pulmann, abbiano violato determinate norme del c.d.s, di pagare immediatamente nelle mani dell’agente accertatore l’importo della sanzione in misura ridotta o, in mancanza, di prestare idonea cauzione a pena del fermo del veicolo. In pratica, limitatamente alle violazioni che andremo ad indicare, il legislatore ha ritenuto opportuno replicare il meccanismo già previsto dall’art. 207 c.d.s per i trasportatori esteri, introducendone uno identico anche per i vettori italiani. Le infrazioni a cui si applicherà quest’obbligo, sono le seguenti:
Eccesso di velocità superiore ai 40 Km/h ed ai 60 Km/h (art. 142, commi 9 e 9 bis);
Divieto di sorpasso (art. 148);
Sovraccarico, in tutte le ipotesi di eccedenza superiore al 10% della massa a pieno carico (art. 167);
Violazioni del tempo di guida giornaliero oltre il 10% (comma 5), il 20% (comma 6), del tempo di guida e di riposo settimanale (comma 7), previste dal nuovo art. 174 per i mezzi forniti del cronotachigrafo, e dal nuovo art. 178 per quelli privi del cronotachigrafo.
Pertanto, il trasgressore deve pagare subito all’agente accertatore, l’importo della sanzione in misura ridotta; del pagamento risulterà traccia nel verbale di accertamento, che sarà consegnato in copia all’autista unitamente alla ricevuta del versamento. Se questa sanzione non viene pagata all’agente, l’autista deve prestare una cauzione per un importo pari alla metà del massimo di legge; diversamente, l’agente accertatore applicherà il fermo del veicolo per un periodo di 60 giorni. Su questo fermo amministrativo, la grande novità prevista anche per l’art. 207 c.d.s, concerne la custodia del mezzo sottoposto a questa misura: in pratica, il veicolo non verrà più affidato al conducente ma, a spese del responsabile della violazione, ad una delle depositerie autorizzate ai sensi dell’art. 214 bis del c.d.s. Questa previsione renderà effettiva la misura nei confronti dei trasportatori stranieri che, com’è noto, fino ad oggi hanno potuto eluderla proprio grazie all’affidamento in custodia del mezzo.

Eliminazione della targa ripetitrice sulle motrici ed i semirimorchi, ed estensione del principio di solidarietà per il pagamento delle sanzioni pecuniarie del c.d.s, al proprietario del rimorchio
Con una modifica del comma 4 dell’art. 100 (realizzata dal comma 2, lett.b, art. 6 del ddl), viene eliminato l’obbligo per i rimorchi di montare la targa ripetitrice. All’attuazione di questa disposizione provvederà il Governo entro 60 gg dall’entrata in vigore del d.d.l, mediante una modifica al Regolamento di attuazione del c.d.s. Detta eliminazione, peraltro, riguarderà soltanto i rimorchi immatricolati dall’entrata in vigore delle suddette modifiche al Regolamento, mentre per quelli immessi in circolazione prima è prevista la possibilità di reimmatricolarli per coloro che intendessero sfruttare questa opportunità. A questa novità, si accompagna l’estensione della platea dei soggetti solidalmente responsabili con il conducente per il pagamento delle sanzioni previste dal c.d.s: infatti, sempre l’art. 6, comma 4 del ddl, introducendo una modifica all’art. 196, comma 1 del c.d.s, estende questa responsabilità in solido anche al proprietario del rimorchio, nel caso di complessi veicolari.

Macchine agricole eccezionali (art.9, commi 1 e 2 del ddl)
Il nuovo comma 8 dell’art. 104 c.d.s, eleva a due anni la validità dell’autorizzazione alla circolazione su strada che l’Anas rilascerà dall’entrata in vigore del ddl. A fronte di ciò, il comma 2 dell’articolo 9 ddl stabilisce il raddoppio dell’imposta di bollo e, se previsti, degli indennizzi di usura previsti dall’art. 18 del Regolamento di esecuzione del c.d.s.

Macchine operatrici eccezionali (art.9, comma 3 del ddl)
Nel nuovo comma 3 dell’art. 114, verrà inserita una norma che manterrà ad un anno la validità delle autorizzazioni alla circolazione per questi mezzi, escludendo quindi l’aumento a due anni prima visto per le macchine agricole eccezionali.

Cinture di sicurezza (art. 20 del ddl)
L’art. 20, comma 3 del ddl introduce una nuova ipotesi di esenzione dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza.  Questa esenzione è stata prevista per i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali.

Scatola nera sui mezzi pesanti (art. 35)
Viene concessa al Ministro dei Trasporti la facoltà, entro certi limiti, di emanare delle direttive che prevedano, in via sperimentale, l’introduzione della scatola nera sui veicoli pesanti per i quali è richiesta la patente C, D o E.

Modifiche di interesse per gli utenti della strada

Accanto a queste disposizioni che toccano da vicino la nostra categoria, ve ne sono delle altre di interesse più generale. Analizziamo le principali.

Efficienza dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (art. 1, comma 4 d.d.l.)
Il ddl (art. 1, comma 4) modifica l’art. 79 del c.d.s e, in particolare il comma 4, stabilendo che la sanzione amministrativa pecuniaria ivi stabilita (sap da €. 78 ad un massimo di 311 €) si applica non solo quando i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionino o siano stati installati irregolarmente, ma anche in caso di malfunzionamento degli elementi del mezzo sui quali si effettua la revisione annuale (elementi definiti all’art. 80 comma 1 del c.d.s, dal conseguente art. 238 del Regolamento di esecuzione del c.d.s – D.P.R495/1992 – e dell’appendice IX).

Circolazione del veicolo non sottoposto a revisione nei termini di legge (art.1, comma 5 ddl)

L’art. 1, comma 5 del ddl interviene sul comma 14 dell’art. 80 del c.d.s, introducendo la sospensione dalla circolazione del mezzo sorpreso su strada senza la revisione obbligatoria, il quale potrà utilizzarsi durante questo periodo solo per recarsi ad effettuare la revisione; se, nonostante la sospensione (che viene annotata sul libretto di circolazione), il mezzo venga nuovamente scoperto a circolare senza aver svolto la revisione annuale, viene applicata la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 90 gg, e la sap da €. 1842 ad €. 7369. Se la violazione viene reiterata, è prevista la confisca del veicolo.

Estratto dei documenti di guida e di circolazione (art.5)
L’art. 5 del ddl stabilisce che la ricevuta consegnata all’automobilista dalle imprese di consulenza, sostituisce l’estratto dei documenti di circolazione e della patente consegnati fino ad un massimo di 30 gg dal rilascio. L’estratto, o il documento conseguente all’operazione per la quale è stata rilasciata la ricevuta, deve essere messo a disposizione dell’interessato, entro 30 gg da detto rilascio. Le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza, saranno fissate con decreto del Ministro dei Trasporti.

Mutamento della titolarità del mezzo e trasferimento di residenza dell’intestatario – conseguenze legate al libretto di circolazione ed alle targhe (art. 6)
L’art. 6 del ddl, ai commi 1 e 2, interviene anche sulle conseguenze legate al trasferimento di proprietà, alla costituzione dell’usufrutto o alla stipulazione di un contratto di leasing, per quanto riguarda gli adempimenti legati alle carte di circolazione ed alle targhe. In sostanza, le nuove disposizioni che saranno introdotte negli artt. 94 comma 2, e 100, comma 3 bis del c.d.s (che diventeranno operative soltanto con l’emanazione di un apposito D.P.R, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge) prevedono che a seguito del verificarsi di uno degli eventi appena citati, l’acquirente debba chiedere il rilascio di una nuova carta di circolazione e di una nuova targa (visto che, secondo il nuovo comma 3 bis dell’art.100 c.d.s, le targhe diventano personali). L’aggiornamento del libretto resterà in vigore soltanto per i cambi di residenza.

Limitazioni alla guida per i neopatentati (art. 12)
Viene modificato il comma 2 bis dell’art. 117, portando a 55 Kw/t il limite di potenza massima dei veicoli che possono essere condotti, per il primo anno, da chi ha ottenuto la patente “b”. Per la guida dei mezzi di categoria M1, tale limite è elevato a 70Kw/t.

Rinnovo della patente di guida – rilascio del duplicato (art.14 del ddl)
La disposizione modifica l’art. 126 del codice, stabilendo che alla scadenza del periodo di validità della patente, al posto del tagliando adesivo di conferma, l’Ufficio centrale del Dipartimento per i Trasporti terrestri trasmetta un duplicato della patente stessa, con l’indicazione del nuovo periodo di validità. Anche in questo caso, l’applicazione della norme è legata all’emissione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dovrà avvenire entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge.

Modifica all’art. 126 bis in materia di punteggio della patente (art. 15 ddl)
Il ddl interviene anche sui punteggi sottratti dalla patente (o dalla cqc per i conducenti professionisti) dall’art. 126 bis c.d.s Le decurtazioni legate alle violazioni più importanti sono state analizzate negli specifici capitoli di questa circolare. In questa sede, evidenziamo la novità che verrà introdotta nel comma 6 dell’articolo 126 bis: si tratta  di una nuova ipotesi di revisione della patente che scatterà quando, dopo la notifica della prima violazione che comporti la perdita di almeno 5 punti, il soggetto commetta altre due violazioni non contestuali, entro 12 mesi dalla data della prima infrazione, ciascuna delle quali determini la sottrazione di almeno 5 punti.

Revisione della patente di guida (art.16 del ddl)
Nell’ambito delle modifiche previste per l’art. 128 (all’interno del quale sono stati aggiunti i commi da 1 bis ad 1 quater, ed è stato modificato il comma 2), una particolare attenzione merita proprio il comma 1 quater, dove si stabilisce che la revisione della patente scatta sempre quando il conducente venga coinvolto in un incidente stradale e, nei suoi confronti, sia stata contestata una violazione che comporti la sospensione del titolo di guida (tra queste violazioni, ricordiamo la circolazione con limitatore o cronotachigrafo manomesso o non funzionante, il superamento dei limiti di velocità oltre 40 Km/h, il passaggio con il semaforo rosso in caso di recidiva, il divieto di sorpasso e la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti). Altre ipotesi di revisione stabilite dallo stesso articolo del ddl, sono legate allo stato di coma del soggetto protrattosi oltre le 48 ore, ed all’iniziativa del medico venuto a conoscenza di una patologia documentata del suo assistito, che diminuisca la sua idoneità alla guida.

Conversione della patente di guida rilasciata da uno Stato estero (art. 17 del d.d.l)
La norma interviene sull’art. 136 del c.d.s, modificando il comma 6 ed aggiungendo un nuovo comma 6 bis. L’intervento chiarisce che:
a coloro che, trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, guidino con patente scaduta rilasciata da uno Stato estero, si applicano le sanzioni previste dall’art. 116, commi 13 e 18 per la guida senza aver ottenuto la patente (o con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti di rilascio previsti dal c.d.s): si tratta dell’ammenda da 2257 a 9032 €uro, e del fermo del veicolo per tre mesi (confisca in caso di reiterazione del reato). Se non è ancora trascorso l’anno, il comma 7 dell’art. 136 prevede l’applicazione delle sanzioni previste per la guida con la patente o la cqc scaduta dall’art. 126, comma 7: sap da 155 a 624 €uro e ritiro del documento scaduto
a coloro che, trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, sebbene muniti di patente di guida ancora valida, guidano con il cap, la cqc o altro documento abilitativo rilasciato all’estero non più valido, si applicano le sanzioni previste ai commi 15 e 17 dell’art. 116: sap da 155 a 624 € e fermo del mezzo per 60 gg.
Ricordiamo che per le patenti rilasciate in uno Stato della Comunità europea, non c’è l’obbligo di effettuare la conversione nel corrispondente titolo di guida italiano.

Eccesso di velocità – revisione delle sanzioni pecuniarie e delle decurtazioni di punti (art.18, comma 1 del ddl).
Il ddl rivede le sanzioni pecuniarie previste per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h. In particolare, è stato prevista l’applicazione di una s.a.p da 500 a 2000 € (dagli attuali 370/1458 €) per il superamento del limite di oltre 40 Km/h ma entro i 60 Km/h, unitamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi (dagli attuali uno/tre mesi) ed alla sottrazione di 6 punti; di una s.a.p da 779 a 3119 (ora, da €uro 500 ad €uro 2000), insieme alla sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi (periodo confermato dal ddl) ed alla sottrazione di 10 punti, per il superamento del limite di oltre 60 Km/h.
Sempre per l’eccesso di velocità, segnaliamo che per la fascia superiore ai 10 Km/h e fino a 40 Km/h, le modifiche prevedono la sottrazione di 3 punti dalla patente (dai 5 attuali).
Naturalmente, questi importi (e la sanzione accessoria della sospensione della patente) vengono raddoppiati quando l’infrazione è stata commessa alla guida di un mezzo pesante (vedi il comma 11 dell’art. 142 c.d.s). Inoltre, con l’entrata in vigore del cd pacchetto sicurezza (Legge n. 94 del 15 Luglio 2009, commentata con la circolare Conftrasporto NOR09153 del 27 Luglio u.s), bisogna tener conto anche dell’aggravante notturna, per effetto della quale l’mporto della sap è aumentato di un terzo quando la violazione venga commessa tra le 22 e le 7 di mattina.

Modifica delle disposizioni sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l’influsso di stupefacenti, e introduzione di una specifica disposizione per alcune categorie di utenti – inclusi i conducenti professionisti delle imprese di autotrasporto (art.23 ddl)
Continua l’opera di razionalizzazione della normativa in tema di guida in stato di ebbrezza e sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, che ha portato per l’ennesima volta a modificare gli artt. 186 e 187 del c.d.s, e ad introdurre un nuovo articolo (il 186 bis) che, per alcune categorie di utenti considerate a rischio (tra le quali compaiono anche i conducenti che effettuano trasporto di cose e persone), prevede norme specifiche tra cui anche la cd “tolleranza zero”, per effetto della quale sarà sanzionato l’autista che abbia fatto uso di sostanze alcoliche, anche se il livello riscontrato nel sangue sia inferiore a 0,5g/l.

Analizziamo in primo luogo le modifiche apportate all’art. 186 c.d.s, comma 2 con l’avvertenza, anche in questo caso, che gli importi delle sanzioni sono aumentati da un terzo alla metà quando la violazione è commessa tra le 22 e le 7 del mattino.
Il primo intervento ha riguardato la depenalizzazione dell’ipotesi di ebbrezza meno grave, ovvero quella caratterizzata da un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l; l’ammenda è stata tramutata in sanzione pecuniaria da 500 a 2000 €, con la conseguenza che l’accertamento del fatto non avrà più ripercussioni sulla fedina penale dell’interessato.
L’altro intervento ha riguardato l’ipotesi di ebbrezza più grave (tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l) per la quale, unitamente all’ammenda da €. 1.500 ad €. 6.000, sono state previste:
l’arresto da 6 mesi ad un anno;
la sospensione della patente di guida da uno a due anni, periodo che viene raddoppiato quando il reato è stato commesso da un soggetto non proprietario del mezzo;
la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio;
la confisca del mezzo, applicata con la Sentenza penale di condanna, a meno che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale:
le sanzioni individuate al comma 2 dell’art. 186, sono raddoppiate;
si applica il fermo del veicolo per 180 gg, a meno che non appartenga a persona estranea al reato;
se viene accertato un grave stato di ebbrezza, con un livello di alcol nel sangue superiore ad 1,5 g/l, la patente di guida viene sempre revocata.

Fin qui le nuove conseguenze previste dalle modifiche all’art. 186. Come anticipato, tuttavia, il legislatore ha dedicato un articolo specifico (il 186 bis) ad alcune categorie ritenute particolarmente a rischio o per la giovane età, oppure per la professione che svolgono. Le categorie in questione sono costituite:
dai conducenti di età inferiore ad anni 21 e da quelli che hanno ottenuto la patente b nei primi 3 anni;
dai conducenti che esercitano l’attività di trasporto persone, di cui agli artt. 85, 86 e 87 del c.d.s;
dai conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli artt. 88, 89 e 90 del c.d.s;
dai conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 ton, autobus e altri veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati.
Per questi soggetti, la norma prevede:
una nuova fattispecie sanzionatoria, ovvero la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0 e fino a 0,5 g/l. Questa violazione determina una s.a.p. da €. 155 ad €. 624, raddoppiata nel caso il conducente provochi un incidente stradale;
l’aumento da un terzo alla metà delle sanzioni stabilite dal comma 2, art. 186, per tutte le ipotesi di ebbrezza ivi previste. Su questo aumento, si innesca poi il raddoppio stabilito dal comma 2 bis dell’art. 186, se l’autista è coinvolto in un sinistro stradale.
nelle ipotesi di guida in grave stato di ebbrezza (tasso alcolemico> 1,5g/l), da parte dei conducenti di mezzi pesanti di cui alla precedente lettera d), la revoca della patente a prescindere dal fatto che abbiano o meno provocato un incidente stradale. All’autista che ha subito il provvedimento di revoca, l’art. 31 del ddl (che introduce un nuovo comma 3 ter all’interno dell’art. 219 c.d.s) vieta di conseguire una nuova patente prima che trascorrano tre anni dall’accertamento del reato. Per gli altri soggetti previsti dall’art. 186 bis, la revoca scatta in caso di recidiva nel triennio.
Il comma 6 dell’art. 186 bis, stabilisce che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare lo stato di ebbrezza, venga sanzionato con l’applicazione delle pene previste al comma 2, lett. c dell’art. 186 per la guida in grave stato di ebbrezza, aumentate da un terzo alla metà.
Sempre il comma 6 dell’art. 186 bis prevede che nell’ipotesi di guida in grave stato di ebbrezza, la condanna per il reato comporti la sanzione amministrativa della sospensione della patente da sei mesi a due anni, e la confisca del mezzo a meno che questo non appartenga a persona estranea al reato; in quest’ultimo caso, la sospensione della patente viene raddoppiata. La norma prevede inoltre una nuova ipotesi di recidiva, stabilendo che se il fatto viene commesso da un soggetto già condannato nei due anni precedenti per lo stesso reato,  viene applicata la revoca della patente.

Per quanto concerne le modifiche all’art. 187 del codice (guida sotto l’influsso di stupefacenti), l’intervento del legislatore ha aumentato a sei mesi (dai tre attuali) il periodo minimo di arresto per gli autori del reato, prevedendo inoltre la sospensione della patente da uno a due anni: pertanto, si applicherà la pena dell’ammenda da €. 1.500 a 6.000 €, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente da uno a due anni.
Per i soggetti individuati nel nuovo art. 186 bis, comma 1, le pene e la sanzione della sospensione della patente appena vista, sono elevate da un terzo alla metà; inoltre, ai conducenti di mezzi pesanti di cui alla precedente lett. d) dell’art. 186 bis, la patente di guida viene sempre revocata, mentre per le altre categorie indicate sempre dal 186 bis, la revoca scatta nell’ipotesi di recidiva triennale. La revoca del titolo di guida, inoltre, viene stabilita anche in caso di incidente stradale causato dal conducente che ha assunto sostanze stupefacenti. Anche in questo caso, l’autista che ha subito la revoca non può conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi tre anni dall’accertamento del reato (art 31, comma 1 del d.d.l, che introduce il comma 3 ter all’art. 219 c.d.s).
Sempre a proposito della guida sotto l’effetto di droghe, occorre segnalare che quando gli accertamenti qualitativi non invasivi forniscano esito positivo oppure si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente ha assunto stupefacenti, detta assunzione può essere accertata anche tramite esami clinico tossicologici e strumentali, ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati dal personale sanitario ausiliario delle forze di Polizia, con modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con quello degli Interno, della Giustizia e della Salute; qualora questi accertamenti dessero esito positivo, il conducente verrà considerato in stato di alterazione psico fisica.

Modifica dei termini per la notifica del verbale di accertamento delle violazione al c.d.s, e di quelli per presentare ricorso; possibilità di rateazione delle sanzioni pecuniarie (art.24 e 27 del d.d.l)
Il ddl interviene anche sul termine per la notificazione del verbale di accertamento delle infrazioni al c.d.s, portandolo a 90 giorni (dai 150 attuali). Se la violazione è stata contestata immediatamente,  il verbale andrà notificato agli altri soggetti solidalmente responsabili entro 100 gg dall’accertamento della violazione. Queste modifiche dovrebbero applicarsi soltanto alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del ddl.

Inoltre, l’art.27 riduce il termine per ricorrere davanti al giudice di pace, portandolo a 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (dai 60 attuali); il termine di 60 giorni resta applicabile quando l’interessato risieda all’estero. Viene inoltre chiarito che:
a) L’impugnazione del verbale (o l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione del Prefetto) non sospende l’esecuzione del provvedimento, tranne che per gravi e documentati motivi. In questo caso, la sospensione viene decisa nella prima udienza di comparizione, sentite la parte ricorrente e quella che ha adottato il provvedimento.
b) Nei procedimenti davanti al gdp, la legittimazione passiva (quindi, la controparte da citare in giudizio) spetta:
– al Prefetto, se la violazione è stata accertata da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, funzionari e agenti delle ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’Anas;
– a Regioni, province e comuni, se le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i proventi sono ad essi devoluti dall’art. 208 cds
c) In caso di rigetto del ricorso, il gdp, con la sentenza, impone il pagamento del dovuto entro i 30 gg successivi alla notifica della sentenza.

Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie (art. 26)
L’art. 26 del ddl prevede la possibilità di rateizzare il pagamento della sap di importo superiore ai 400 €uro, relativa ad una o più violazioni accertate contestualmente con lo stesso verbale; tale facoltà viene prevista per i titolari di reddito non superiore a 10.628,16 €uro, e va attivata secondo un iter definito nella stessa norma.

Applicazione della sospensione della patente ai neo patentati (art. 30 d.d.l)
Per coloro che abbiano ottenuto la patente di categoria B da non più di 3 anni, il nuovo art. 218 bis prevede che qualora venga commessa una violazione del c.d.s per la quale è stata prevista la sospensione della patente, il periodo di sospensione viene aumentato di un terzo alla prima violazione e raddoppiato per quelle successive; peraltro, il periodo triennale di cui sopra è elevato a cinque anni, se l’infrazione commessa è sanzionata con la sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi.

Revoca della patente di guida e divieto di conseguirne una nuova (art.31 del ddl)
Il ddl eleva a due anni il divieto di ottenere una nuova patente di guida, in caso di revoca pronunciata ai sensi dell’art. 219 del c.d.s. Questo periodo, come già detto, viene incrementato a tre anni quando la revoca venga pronunciata a seguito della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti.

Applicazione della patente a punti, nei confronti dei soggetti che hanno ottenuto all’estero il titolo di guida (art. 17, comma 2 d.d.l)
In ultimo, l’art. 17, comma 2 del d.d.l rivede l’applicazione del meccanismo della patente a punti nei confronti dei titolari di patente rilasciata da uno Stato estero. In pratica, la norma interviene sull’art. 6 ter del D.L. 151 del 27 Giugno del 2003 (convertito, con modificazioni, in Legge 214 del 1 Agosto 2003), ed estende a tutti i titolari di patente estera l’applicazione del meccanismo della patente a punti, prescindendo dall’esistenza o meno, nel Paese che ha rilasciato il titolo di guida, di un sistema corrispondente alla nostra patente a punti. Con l’occasione, ricordiamo che la patente a punti verso questi soggetti, opera in modo inverso rispetto ai conducenti italiani: per ogni violazione al c.d.s commessa in Italia alla quale è stata ricollegata la perdita di punteggio, il C.E.D. provvede a sommare i punti; al raggiungimento di 20 punti, scattano conseguenze diverse a seconda del periodo di tempo impiegato per arrivare a questa soglia. Pertanto, si possono verificare i seguenti casi:
soglia dei 20 punti raggiunta in un anno; è vietata la guida in Italia per un periodo di due anni.
Soglia dei 20 punti raggiunta in due anni; è vietata la guida in Italia per un periodo di un anno.
Soglia dei 20 punti raggiunta tra i due ed i tre anni; è vietata la guida in Italia per sei mesi.

Sempre l’art. 17 del ddl, stabilisce che per questa fattispecie, il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal Prefetto competente rispetto al luogo dove è stata commessa l’ultima violazione che ha determinato il raggiungimento dei venti punti, in base alla comunicazione trasmessa dal Ministero dei Trasporti. La notifica viene eseguita nelle forme previste dall’art. 201 c.d.s. Chi circola nel periodo in cui la guida in Italia è stata vietata, è soggetto alle sanzioni stabilite dall’art. 218 c.d.s: si tratta della s.a.p da 1.842 a 7.369 €uro, mentre, al posto della revoca della patente, si applica un ulteriore divieto di guida in Italia per 4 anni.

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