Sgravi previdenziali per gli autisti di camion all’estero, finalmente si possono chiedere

“Autisti impiegati all’estero, la decontribuzione c’è ma non si vede. Manca la circolare dell’Inps”. Così nello scorso agosto era stato intitolato un articolo che denunciava come la decontribuzione previdenziale per gli autisti delle imprese di autotrasporto impiegati in trasporti internazionali, misura concessa dal Governo nell’ambito delle misure di sostegno alla categoria concordate, non potesse di fatto essere utilizzata dalle imprese, nonostante la legge di conversione fosse entrata in vigore, perché mancavano un pezzo di carta e una firma. Dell’Inps, appunto. Ora quella firma, indispensabile perché la circolare attuativa della misura diventasse operativa, è finalmente arrivata e le imprese di autotrasporto potranno chiedere quanto dovuto. Gli sgravi appunto per gli autisti impiegati nei trasporti internazionali per almeno 100 giorni annui. “Misura che era stata prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016, che è rimasta bloccata fino a oggi per una serie di obiezioni mosse da alcuni uffici dell’amministrazione statale e che hanno reso necessario introdurre degli aggiustamenti al testo originario”, precisa Maura Baraldi direttrice della Fai di Bergamo “e che dopo essere  stata introdotta nel giugno scorso grazie all’art. 47 bis, commi 2 e 7 del d.l 50/2017, ora è finalmente diventata operativa”.  Ovviamente nel testo aggiornato che afferma come “A decorrere dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nella misura dell’80 per cento nei limiti di quanto stabilito dal presente comma. Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l’anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l’anno 2018. L’esonero contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto dall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze.” Tutto chiaro? Forse non del tutto? “A renderlo più comprensibile ecco allora arrivare unn piccolo vademecum con “ gli aspetti più importanti” che proprio la Fai Bergamo ha voluto realizzare, in cui con cui si richiama l’attenzione su alcuni passaggi chiave: “ la misura spetta a tutti i datori di lavoro privati: non solo, quindi, alle imprese di autotrasporto per conto di terzi e in conto proprio, ma a qualsiasi impresa attiva nel campo della produzione o scambio di beni o servizi, qualora integri i presupposti stabiliti nella norma; l’agevolazione è riconosciuta dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, e può essere fruita a partire dalla data di raggiungimento, da parte dei singoli conducenti, dei 100 giorni di esecuzione di trasporti internazionali (d’ora in poi t.i). Più precisamente, l’agevolazione spetta a partire dal mese di paga successivo alla data di raggiungimento della soglia dei 100 giorni annui di trasporti internazionali e fino al periodo di paga di novembre 2018, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro; i l calcolo delle giornate di trasporti internazionali deve essere fatto a partire dal 1 Gennaio 2016, data di entrata in vigore del citato esonero. Secondo l’Inps, nel calcolo vanno incluse anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, mentre, in caso di multipresenza, l’agevolazione spetta per tutti i conducenti utilizzati nel viaggio; l’Inps verificherà la sussistenza dei presupposti della misura, agendo anche in collaborazione con l’Agenzia Ispettiva Nazionale e con il MIT. A titolo esemplificativo, verrà esaminata la documentazione del trasporto (es. CMR), la carta tachigrafica del conducente e le buste paga dei lavoratori interessati; la misura rientra nell’ambito degli aiuti de minimis per cui, relativamente all’autotrasporto di merci su strada, si applica il limite dei 100.000 euro nei tre esercizi finanziari. L’Inps provvederà a consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (sul quale vedi la nota Conftrasporto NOR17208 del 22 Settembre u.s), per accertare se vi sia disponibilità, nei limiti del predetto massimale di aiuto, dell’intero importo concedibile dell’agevolazione. E ancora: lo sgravio è pari all’esonero dal versamento dell’80% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con alcune eccezioni (es. i premi Inail ed altre tipologie di contributi indicate dal par. 4 della nota Inps). Al contrario, la misura comprende il contributo aggiuntivo IVS ex art.3, comma 15 della Legge 297/1982; i datori interessati dovranno inoltrare una domanda all’Inps, attraverso la procedura telematica “TRAS.INT” disponibile sul sito internet www.inps.it, nell’ambito dell’applicazione “DiResCo-Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, fornendo una serie di informazioni (es. lavoratori che hanno eseguito i viaggi internazionali, con annessa data di inizio e di raggiungimento del periodo di 100 annui di impiego). L’Inps, di norma entro 48 h dalla trasmissione della domanda, procederà a: calcolare l’importo dell’esonero spettante; verificare la disponibilità residua delle risorse e, in caso di capienza accertata in via prospettica per tutto il periodo agevolabile, ad autorizzare il godimento dell’esonero; i datori come sopra autorizzati esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, nella sezione <DenunciaIndividuale>, nell’elemento <TipoContribuzione> il nuovo codice “T1”. Per il periodo pregresso compreso tra il gennaio 2016 e l’ottobre 2017, i datori di lavoro autorizzati esporranno nel flusso UniEmens, nell’elemento <AltreACredito> <CausaleACredito> il nuovo codice causale “R668”, avente il significato di “arretrati esonero contributivo articolo unico, comma 651, legge 208/2015” e nell’elemento <ImportoACredito> la somma da recuperare; la valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei mesi di competenza novembre e dicembre 2017, nonché gennaio 2018”.