Cosa fare se si subisce un danno causato da brandelli di pneumatici “persi per strada” da qualche mezzo e che non siamo riusciti a evitare? E’ una delle tante domande alle quali i lettori di stradafacendo.tgcom24.it possono trovare risposta, lasciando direttamente il loro quesito nell’area commenti qui sotto o inviando una e mail all’indirizzo: baskerville@baskervillesrl.it
Domanda
Molte volte in autostrada, ma anche su altre strade, si incrociano dei pezzi di pneumatico rotto o, ancora peggio, interi pneumatici abbandonati. Come bisogna comportarsi quando si subisce un danno provocato da questi elementi?
Alex
Risposta
Premesso che la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata nel senso di escludere che, con riguardo ai danni subiti da utenti di strade e autostrade, trovi applicazione l’articolo 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria dell’autostrada, ovvero del concessionario, in quanto il bene è oggetto di uso diretto e generale e ha estensione tale da non consentire una vigilanza idonea a evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo; e che, per contro, una violazione del generale principio del neminem laedere e dell’articolo 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito) sia configurabile in quanto l’ente proprietario o gestore abbia provocato o non abbia rimosso una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto), la quale ricorre in presenza dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità; premesso tutto questo, la ratio dell’esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, fondata sulla impossibilità di evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo in un bene: non già perché demaniale, ma in quanto soggetto all’uso diretto da parte di un rilevantissimo numero di utenti e in quanto particolarmente esteso, tanto da rendere impossibile l’esercizio di un controllo adeguato. La demanialità del bene è, cioè, solo un indice sintomatico di quella impossibilità, ma non la attesta in modo automatico, tanto che non si è omesso di chiarire che quando è consentita un’adeguata attività di vigilanza che valga a impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi, l’articolo 2051 c.c. trova senz’altro applicazione pure nei confronti della pubblica amministrazione (Cass., 526/87; Cass., 58/1982), quand’anche si tratti di demanio stradale (Cass. 13114/95).
Ora, non pare revocabile in dubbio che la possibilità o l’impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza – dalle quali rispettivamente dipendono l’applicabilità o la non applicabilità dell’articolo 2051 c.c. – non si atteggiano univocamente in relazione a ogni tipo di strada. E ciò non solo in relazione alla loro estensione, ma anche alle loro caratteristiche, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che le connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico volta a volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti, lasciando a un eventuale giudizio di merito la configurabilità della responsabilità per i danni patiti dagli utenti.
Per le autostrade, contemplata dal Codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo alla effettiva “possibilità” del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’articolo 2051 c.c.
Nell’applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alla pertinenze dell’autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l’incolumità degli utenti e l’integrità del loro patrimonio.
Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l’uso generalizzato e l’estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità; come accade quando esso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Nel merito va osservato che vi è contrasto in giurisprudenza in ordine alla norma da applicare alla fattispecie. Esistono, invero, due orientamenti giurisprudenziali, uno ritiene che sia applicabile l’art. 2051 c.c. in considerazione della possibilità da parte dei proprietari e dei concessionari delle autostrade di svolgere una adeguata attività di vigilanza che sia in grado di impedire l’insorgere di situazioni di pericolo per gli utenti (Cass.298/03); l’altro, di contro, ritiene inapplicabile l’art. 2051 c.c., in quanto l’estensione della autostrada preclude una vigilanza e un controllo idonei a evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo, riconoscendo la possibilità al danneggiato di agire ex art. 2043 c.c. (Cass.n. 12314/98).
Nel caso specifico, è indicativa una pronuncia del Tribunale di Forlì-Cesena (sentenza n. 304 del 30 agosto 2005), che ha statuito che in ipotesi di sinistro stradale cagionato da un grosso pneumatico abbandonato sulla carreggiata di una strada statale, essendo avvenuto il fatto su un bene demaniale che per la sua notevole estensione e l’uso generale e diretto da parte degli utenti, non è oggettivamente suscettibile di un controllo in tempo reale da parte dell’Ente proprietario, (nella fattispecie l’Anas S.p.a.), il danneggiato può invocare, a sostegno delle sue pretese risarcitorie, unicamente la responsabilità ex art. 2043 c.c. della P.A. e non la disciplina di cui all’art. 2051 c.c.; con la conseguenza che qualora il danneggiato si limiti a provare che lo pneumatico non era né visibile né prevedibile, ma non fornisca la prova che esso si trovava sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento da parte dell’Anas, la domanda deve essere rigettata.
Ciò posto, nel caso in cui l’utente ritenga che la causa del danno subito possa essere chiaramente imputabile all’Ente concessionario o all’Amministrazione competente, potrà inoltrare la relativa richiesta risarcitoria all’Ente proprietario o concessionario, antecedente a un’eventuale attività giudiziaria, fornendo le rispettive prove; detta istanza dovrà riportare:
· descrizione dettagliata del sinistro, con indicazione del luogo e del senso di marcia (nord o sud);
· tipo e targa del veicolo;
· cognome, nome, indirizzo completo del proprietario e, se diverso, del conducente del veicolo;
· autorità e/o servizi autostradali eventualmente intervenuti.