Il camionista aveva raccontato la verità: lui aveva davvero rispettato i limiti di velocità nonostante quell’autovelox che lo aveva “beccato” sostenesse invece che li aveva “sorpassati”. Era l’autovelox a mentire. Una “bugia” che alla fine è stata smascherata da un giudice che ha dimostrato l’errore annullando la sanzione presa sulla tangenziale di Modena, finita nell’occhio del ciclone lo scorso aprile quando la portavoce di Ruote Libere Cinzia Franchini aveva sollevato il caso denunciando “le ripetute multe giunte ad alcuni autotrasportatori in quel tratto di strada, nonostante il rispetto dei limiti di velocità”. “Finalmente la giustizia ha certificato ciò che avevamo correttamente denunciato: il velox in tangenziale a Modena può sbagliare e può produrre verbali errati, come la testimonianza supportata dai dati del cronotachigrafo di un camionista aveva evidenziato”, commenta oggi Cinzia Franchini evidenziando come “a dispetto di quanto affermato a giugno in Consiglio Comunale dallo stesso sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, un giudice ha dimostrato questa stortura”. La prima multa “sospetta” era stata verbalizzata i primi di maggio 2020 quando il velox fisso posizionato all’altezza dell’uscita 6 della tangenziale Carducci a Modena, aveva rilevato per l’autocarro di proprietà di una nota azienda di autotrasporto modenese una velocità di 97 chilometri orari. La cifra annotata sul verbale era stata di 138 euro da pagarsi entro 5 giorni per non ritrovarsi un “aumento” e 3 punti decurtati dalla patente. L’autista del camion era però certo di non aver superato il limite, “anche perché, come noto, i mezzi oltre le 12 tonnellate hanno un limitatore di velocità a bordo che impedisce loro di superare, tolleranza inclusa, i 90 chilometri all’ora”, fa notare l’esponente di Ruote Libere ricordando anche che “in più sui mezzi pesanti è obbligatoriamente installato il cronotachigrafo, una sorta di scatola nera che registra in tempo reale la velocità del mezzo”. Alla sanzione, pagata lo stesso, se n’era aggiunta una seconda, altrettanto “sospetta” pochi mesi dopo e infine una terza, rilevata sempre dal medesimo velox della tangenziale Carducci, provocando la reazione dell’autotrasportatore che aveva affidato l’incarico all’avvocato Anna Botti di presentare il ricorso, accolto dal giudice che ha annullato il verbale. Decisiva è stata la “prova”raccolta” dal sistema satellitare che l’azienda aveva fatto collegare al mezzo e che dimostrava come il camion non avesse mai superato il limite consentito. “Il ricorso è fondato e il verbale viene annullato per erroneo rilevamento della velocità”, si legge nella sentenza del Giudice di Pace di Modena depositata il 10 novembre. “Il veicolo è infatti munito di satellitare collegato al cronotachigrafo digitale che rileva gli spostamenti e la velocità del mezzo. Come risulta agli atti il cronotachigrafo è omologato e sottoposto a controllo periodico due settimane prima ed emerge con evidenza che al momento del rilevamento della velocità da parte della strumentazione in dotazione alla polizia municipale di Modena il camion aveva una velocità di marcia tra i 60 e i 65 chilometri orari, dunque consentita. Dal fotogramma del velox della polizia municipale emerge che sulla corsia di sorpasso della tangenziale era presente una vettura scura che con molta probabilità ha causato un errore nel sistema di rilevamento della velocità, attribuendo la velocità dell’auto all’autocarro che, come da documentazione, aveva invece una velocità consentita”. Secondo il giudice è dunque dimostrato “il difetto di funzionamento della strumentazione di controllo della velocità e quindi il provvedimento deve essere dichiarato illegittimo”. “Un precedente importante, si parte da presupposto che gli autotrasportatori siano sempre dalla parte del torto, invece si dimostra che le cose non stanno in questo modo”, ha “sentenziato” Cinzia Franchini che ora attende “le scuse da parte dell’amministrazione comunale modenese” che per bocca del ,sindaco a specifica interrogazione il 24 giugno 2021 aveva affermato che “le verifiche sul corretto funzionamento del dispositivo erano già state espletate e la normativa non prevedeva alcuna procedura di raffronto tra dati di diversi dispositivi. Per il giudice, evidentemente, lo cose non stanno invece così”.