No a nuovi divieti per i mezzi pesanti prima e dopo le feste: bocciata la tesi del Codacons

No all’estensione dei divieti per i veicoli industriali sopra le 7,5 tonnellate anche nei giorni prima e dopo le feste e  no una riduzione delle deroghe. A stabilirlo è la sentenza emessa dal Consiglio di Stato il 1 marzo 2019 che ha respinto le eccezioni sollevate dal Codacons  annullando contestualmente la sentenza del Tar del Lazio del 22 maggio 2018 che aveva invece accolto le ragioni dell’associazione dei consumatori. Una sentenza che dovrebbe (il condizionale in Italia in materia di norme è sempre d’obbligo) chiudere il caso,  stabilendo chiaramente dei paletti incontrovertibili, primo fra tutti il fatto che “la tutela della salute e della sicurezza nella circolazione stradale, pur avendo importanza primaria, non riveste carattere assoluto ma deve sempre essere contemperata con ulteriori interessi anch’essi di rilievo costituzionale, nella fattispecie, la libertà di circolazione e di iniziativa economica, esplicitati nel regolamento di esecuzione del Codice della strada. Regolamento che stabilisce tra l’altro come i divieti aggiuntivi alle giornate festive debbano “individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.  Ma non è tutto: “contrariamente alle asserzioni del Codacons è stato chiarito che non corrisponde al vero che la normativa sui divieti imponga sempre e comunque l’introduzione di una limitazione alla circolazione dei camion, nelle giornate precedenti e in quelle successive ad un giorno festivo”, spiegano in una nota i responsabili di Conftrasporto Confcommercio, da subito schierati in prima fila contro la richiesta dell’associazione dei consumatori. “Infatti, a eccezione delle festività rispetto alle quali è la legge stessa a prescrivere il divieto di circolazione per i mezzi pesanti (fatte salve, chiaramente, le deroghe assolute previste dal decreto ministeriale e quelle legate alle autorizzazioni prefettizie), nelle altre giornate, precedenti e successive, il contemperamento dei diversi interessi coinvolti viene lasciato alla valutazione del Ministro (che, infatti, ogni anno provvede a individuare un certo numero di giorni ulteriori, nei quali ritiene preminente l’esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione rispetto agli interessi della produzione) e delle Prefetture in sede di decisione sul rilascio, o meno, dell’autorizzazione alla circolazione in deroga, effettuata attenendosi ai criteri generali previsti dal decreto ministeriale annuale sui divieti”. Di conseguenza, la decisione è stata “dichiaratamente contraria all’automatica e indistinta estensione del divieto di circolazione all’intero novero delle giornate pre-festive e post-festive”. Infine, si legge sempre nella sentenza del Consiglio di Stato “la soluzione di sostanziale e definitivo automatismo da calendario propugnata dal Codacons non corrisponde all’ordinamento: non vi emerge un elemento testuale o sistematico il quale induca a ritenere che la pertinente normativa primaria o regolamentare imponga sempre e comunque la limitazione della circolazione die mezzi pesanti nei giorni pre festivi e post festivi”, mentre per quanto riguarda le deroghe, queste non possono essere messe in discussione, obbedendo a “bisogni essenziali della popolazione – per i quali un indistinto divieto causerebbe pregiudizi diffusi: si pensi al trasporto dei carburanti, dei giornali e periodici, dei prodotti per uso medico o del latte, oggetto di specifiche eccezioni” .  E ciò vale non solo per quelle assolute stabilite all’interno dello stesso decreto sui divieti, ma anche per quelle lasciate alla valutazione del Prefetto, tenuto conto che quest’ultima autorità è chiamata a decidere sulla scorta dei criteri generali fissati dal medesimo decreto e volti a far si che, in applicazione del Regolamento di esecuzione del Codice della strada , dette deroghe soddisfino  “le fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia nazionale sia locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale”. La sentenza del Tar che aveva dato temporaneamente ragione al Codacons era stata impugnata direttamente dello stesso ministero per le Infrastrutture e i trasporti immediatamente affiancato dalle principali realtà associative del mondo della produzione e dei trasporti che   con in prima fila la Confcommercio e la Conftrasporto non avevano esitato a puntare l’indice contro “la strumentalizzazione di alcune associazioni dei consumatori, che ogni anno presentano ricorso al Tar per ostacolare il rilascio delle autorizzazioni e, più in generale, incrementare le giornate di divieto”,parlando di un ateggiamento “basato sulla logica zero mobilità = zero rischi, che produce più elevate concentrazioni di traffico in alcuni giorni della settimana con conseguenti maggiori rischi di incidentalità, danni economici e sociali”.