Da venerdì entreranno in vigore
le nuove regole sul cabotaggio

Entrerà in vigore il 14 maggio il Regolamento 1072/2009 CE con il quale vengono sancite le nuove regole sul trasporto di cabotaggio – ossia l’esercizio di servizi di autotrasporto nazionali da parte di vettori esteri – valide in tutto il territorio dell’Unione Europea. È bene precisare da subito che l’adozione delle nuove disposizioni con la formula del regolamento sono applicabili senza il passaggio di recepimento con normativa nazionale, soluzione invece obbligatoria nel caso delle direttive. L’obiettivo del regolamento è quello di contenere e regolare il cabotaggio e di prevenire l’esercizio di attività irregolari e scorrette. Il principio che viene reso evidente, senza interpretazioni possibili, è quello che il cabotaggio è direttamente connesso a un trasporto internazionale. Ciò significa che un autotrasportatore  non può inviare un veicolo vuoto in un altro Paese dell’Unione per l’effettuazione di un servizio nazionale di trasporto merci. Il veicolo deve entrare carico nel territorio di quel Paese, effettuare lo scarico del trasporto internazionale, e solo successivamente potrà essere utilizzato per un servizio di cabotaggio, per non più di tre servizi nazionali ed entro i sette giorni successivi dalla data di scarico del trasporto internazionale per il quale è entrato nel Paese.
Si precisa che il Regolamento permette anche lo svolgimento  dei tre trasporti anche in più di uno Stato dell’Unione Europea. Ma in questo caso è consentito un solo trasporto entro tre giorni dall’ingresso di un veicolo vuoto in un altro Paese, sempre partendo dalla condizione fondamentale dell’effettuazione di un trasporto  internazionale.
In una sua circolare datata 5 maggio, il Ministero dei Trasporti ha comunque precisato che sono esclusi dal regime di cabotaggio i cosiddetti “trasporti combinati”, condizione già in vigore per effetto della Direttiva 92/106 CE. Ciò significa che le tratte effettuate in Italia, da un vettore comunitario, nell’ambito di un trasporto combinato internazionale possono continuare a essere eseguite senza alcuna condizione, ovviamente nell’osservanza delle disposizioni previste nella citata direttiva 92/106. I veicoli che vengono adibiti a servizi di cabotaggio devono tenere a bordo la copia conforme della licenza comunitaria nonché la documentazione che attesta l’effettuazione del servizio di trasporto internazionale in entrata e la consecutività delle operazioni di cabotaggio.
Il Ministero, nella sua circolare, ha colto l’occasione per ricordare che per Romania e la Bulgaria è ancora in vigore il divieto di effettuare servizi di cabotaggio in Italia a tutto il 31 dicembre 2011.