Si precisa che il Regolamento permette anche lo svolgimento dei tre trasporti anche in più di uno Stato dell’Unione Europea. Ma in questo caso è consentito un solo trasporto entro tre giorni dall’ingresso di un veicolo vuoto in un altro Paese, sempre partendo dalla condizione fondamentale dell’effettuazione di un trasporto internazionale.
In una sua circolare datata 5 maggio, il Ministero dei Trasporti ha comunque precisato che sono esclusi dal regime di cabotaggio i cosiddetti “trasporti combinati”, condizione già in vigore per effetto della Direttiva 92/106 CE. Ciò significa che le tratte effettuate in Italia, da un vettore comunitario, nell’ambito di un trasporto combinato internazionale possono continuare a essere eseguite senza alcuna condizione, ovviamente nell’osservanza delle disposizioni previste nella citata direttiva 92/106. I veicoli che vengono adibiti a servizi di cabotaggio devono tenere a bordo la copia conforme della licenza comunitaria nonché la documentazione che attesta l’effettuazione del servizio di trasporto internazionale in entrata e la consecutività delle operazioni di cabotaggio.
Il Ministero, nella sua circolare, ha colto l’occasione per ricordare che per Romania e la Bulgaria è ancora in vigore il divieto di effettuare servizi di cabotaggio in Italia a tutto il 31 dicembre 2011.