La Corte Ue ha confermato le ammende della Commissione per un importo complessivo di 169 milioni a varie società del settore del trasporto aereo internazionale di merci per la “loro partecipazione, nel corso di periodi compresi tra il 2002 e il 2007, a diversi accordi e pratiche concordate sul mercato”. I servizi coinvolti nel cartello consistevano “nell’organizzazione del trasporto di beni e potevano includere anche attività realizzate a nome dei clienti in funzione delle loro necessità, quali lo sdoganamento, lo stoccaggio ovvero servizi di assistenza a terra”, spiega una nota della Corte.
Nell decisione del 28 marzo 2012, la Commissione “ha ritenuto che i comportamenti anticoncorrenziali delle società che si sono accordate per la creazione di vari meccanismi di tariffazione e maggiorazioni dessero luogo a quattro intese distinte”. Varie società coinvolte hanno chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione della Commissione o di ridurre le ammende, ma con le sentenze del 29 febbraio 2016 il Tribunale ha confermato l’importo delle ammende inflitte alle società Kühne + Nagel International, Schenker, Deutsche Bahn e a., Panalpina World Transport (Holding), Ceva Freight (UK) ed EGL 3. “Tali società, ad eccezione della Ceva Freight (UK) e della EGL, hanno adito la Corte di giustizia per far annullare le sentenze del Tribunale”, si legge nella nota, e con le sentenze del 1° febbraio la Corte ha rigettato “l’insieme degli argomenti addotti dalle suddette società” e confermato l’importo delle ammende inflitte. La Corte dichiara, “in particolare, che il Tribunale ha correttamente statuito che è appropriato fondare il calcolo dell’importo delle ammende sul valore delle vendite relative ai servizi di trasporto di merci in quanto lotto di servizi sulle tratte commerciali interessate”.