Interruzione di pubblico servizio. È questo il reato che commette chi, senza biglietto, si rifiuta di scendere da un mezzo pubblico. Lo ha sancito il Tribunale di Campobasso con una recente sentenza. Le tre donne in questione, di cui una minorenne, si sono rifiutate di comprare il biglietto, “nonostante la possibilità concessa loro dall’autista dato che vicino al mezzo in sosta c’era un’edicola, ma altresì di scendere dall’autobus, decidendo di adempiere soltanto dopo lunghe trattative con il personale delle forze dell’ordine intervenuto”, spiega Studiocataldi.it.
Rifiutandosi di scendere, le tre donne hanno bloccato il servizio per circa mezz’ora. Secondo il Tribunale di Campobasso, che parla di “considerevole interruzione” e “turbamento della regolarità di un pubblico servizio”, “quella alterazione anche temporanea o marginale del funzionamento dell’ufficio o del servizio pubblico con la consapevolezza che l’azione potesse cagionare un determinato risultato (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 10/12/2003), che incentra in sé la sussistenza del reato ex art. 340 c.p.”.