Le proteste dei No Tav vi hanno bloccati in coda? Potete richiedere i danni

Se un autotrasportatore rimane incolonnato per ore per strada, bloccato da una manifestazione di protesta, può ottenere dagli organizzatori della protesta stessa un risarcimento. Ad affermarlo è l’avvocato Ivan Di Costa, in risposta a un quesito posto da un autotrasportatore piemontese rimasto bloccato per colpa delle proteste dei comitati No Tav, e per nulla disposto ad accettare che chiunque, per avanzare sue pur legittime proteste, possa danneggiare altre persone. 

“I tanti autotrasportatori rimasti incolonnati per diverse ore sulle strade della Val di Susa hanno sofferto un pregiudizio economico non indifferente (rappresentato dal costo del lavoro dell’autista e dal fermo del veicolo) a causa del blocco della circolazione provocato dagli sbarramenti innalzati dai contestatori aderenti ai comitati (autoribattezzatisi NO-TAV) per bloccare il  passaggio delle forze dell’ordine”, spiega l’avvocato Di Costa nella sua risposta che può essere letta integralmente, con altri quesiti di natura giuridica, nella rubrica La parola all’avvocato (clicca qui). “La condotta dei manifestanti può astrattamente essere inquadrata come interruzione di pubblico servizio, reato previsto e punito dall’art. 340 c.p. con la reclusione fino a un anno (per i capi, promotori od organizzatori la pena è aumentata da uno a cinque anni). Trattandosi di una condotta manifestamente antigiuridica che ha avuto l’effetto di comprimere la libertà degli utenti privati e professionali della strada di far uso del bene pubblico per i propri spostamenti, gli autori e gli ideatori dei blocchi stradali possono essere ritenuti civilmente responsabili, ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile, per i disagi procurati per l’effetto agli automobilisti, nella misura accertata concretamente dal giudice in corso di causa (si ricordi che, trattandosi di illecito penale, la quantificazione del risarcimento comprenderà anche il danno morale). L’azione risarcitoria potrà essere introdotta mediante la costituzione di parte civile nell’eventuale processo penale a carico dei responsabili oppure con separato autonomo giudizio civile da proporre con citazione non oltre 5 anni dai fatti, davanti al Giudice di Pace (se il valore della causa non supera i 5000 euro) oppure davanti al Tribunale (se superiore ai 5000 euro) del luogo di residenza dei convenuti o, in alternativa, del luogo dove la condotta illecita si è consumata”.