Lo sciopero non può ostacolare il carico e scarico di merci: la sentenza che “condanna” i Si Cobas

Ostacolare le operazioni di carico e scarico delle merci in un’azienda non rientra nell’esercizio legittimo del diritto di sciopero e rappresenta un atteggiamento lesivo del diritto del datore di lavoro a svolgere l’attività di impresa. Lo hanno affermato i giudici del Tribunale del lavoro di Milano chiamati a esaminare il  caso degli scioperi ai depositi Unes di Truccazzano e Vimodrone di Brivio&Viganò Logistics, dove a  fine 2021 uno stato di agitazione durato diverse settimane indetto dal  sindacato Si Cobas  aveva visto i manifestanti non solo bloccare le consegne di  merci ma anche tentare di impedire l’ingresso al lavoro del personale fino a degenerare in scontri con la polizia. Una caso (destinato a far finalmente capirei i limiti che in un Paese civile  non è possibile varcare anche ai sindacalisti più estremisti, quelli che per i propri atteggiamenti spesso somigliano più a veri e propri delinquenti che difensori di diritti?) proposto all’attenzione generale dalla redazione della rivista Uomini e trasporti (clicca qui per leggere)  che ricostruisce nei dettagli quanto avvenuto evidenziando due passaggi fondamentali: la prima sentenza del gip del Tribunale di Milano sezione  penale,  Daniela Cardamone, che disponeva l’archiviazione  per i  32 lavoratori e militanti del Si Cobas  protagonisti della protesta (una decisione salutata come una straordinaria vittoria dagli esponenti del sindacato al punto da definirla “un vero e proprio  vademecum sull’esercizio reale e non solo simbolico del diritto di sciopero, da utilizzare e sbandierare ogni qualvolta le forze dell’ordine provassero a sgomberare con la forza un picchetto per tutelare i profitti e svolgere il loro ruolo di cani da guardia dei padroni”)  e la seconda decisione, quella presa dai  giudici della  sezione Lavoro di Milano che dopo aver esaminato il ricorso presentato dai rappresentanti dell’azienda di trasporti e logistica, affiancati dai legali di Assologistica e Federdistribuzione, ha trasformato il primo successo dei “sindacati ultras” in una disfatta. Grazie anche ai filmati e alle testimonianze prodotti dall’azienda in aula che hanno dimostrato chiaramente come il confine che separa la protesta con la violenza fosse stato  superato, sbugiardando la versione del sindacato. In conclusione, come si legge negli atti del Tribunale del lavoro, è “estraneo all’ambito di esercizio del diritto di sciopero, in quanto lesivo del diritto del datore di lavoro a svolgere l’attività di impresa, il cosiddetto blocco delle merci”. Con una precisazione importante in merito proprio al blocco che “deve essere attribuito al sindacato Cobas, in considerazione del significativo contributo dei suoi rappresentanti, senza mai attuare specifiche azioni per opporsi o dissociarsi”. Una sentenza che probabilmente non verrà stavolta sbandierata…