Cibo a domicilio: trasportarlo su due ruote può costare caro. A chi spedisce e a chi consegna

Comodo ricevere il cibo a domicilio… ma è tutto legale? A chiederselo, intitolando così la notizia d’apertura dell’ultima newsletter inviata da Fiap, la Federazione  italiana autotrasportatori professionali, ai propri associati, è il direttore dell’associazione, Alessandro Peron, che interviene sul “caso” dei sempre più numerosi rider che in bicicletta con uno zainetto fanno consegne a domicilio. I “bello” dell’era del digitale, scrive il direttore della Fiap, “con tutto, o quasi, alla portata di un click”. Dimenticando però di “verificare se le imprese coinvolte nel giro delle consegne dei prodotti e dei servizi richiesti, svolgono il loro lavoro regolarmente”. Verifica che Alessandro Peron invita tutti a fare, con un semplice “controllo sempre tramite smartphone”, per scoprire che “le imprese coinvolte nel ciclo di consegna, non risultano essere regolari a norma di legge, nonostante svolgano, a tutti gli effetti, una attività di trasporto di cose per conto terzi, in entrambe i casi, sia per il cibo recapitato in ufficio, sia per la consegna del pacco”. Irregolarità che la newsletter elenca puntualmente, precisando in particolare che “i veicoli utilizzati per i due servizi, prima una bicicletta e poi uno scooter, non possono essere adibiti all’uso di terzi per il trasporto merce”, e ricordando che “il trasporto “abusivo” è sanzionato a norma di legge per chi esegue il trasporto (26 c. 1 e art. 46 legge n. 298/1974 e con sanzioni per ogni articolo da € 2.065,00 a € 12.394,00 e fermo amministrativo per 3 mesi. Ulteriori aggravi in caso di reiterazione) e per chi commissiona il trasporto e per il proprietario della merce (26 c. 2 legge n. 298/1974 con sanzione di € 2.000,00; 82 C.d.S. con sanzioni da € 87,00 a € 345,00 e sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi. Ulteriori aggravi in caso di reiterazione). Infine il direttore di Fiap sottolinea come “per trasportare alimenti è necessario aver svolto una analisi Haccp(ovvero un’analisi dei pericoli e punti critici di controllo, per evitare pericoli per la sicurezza alimentare che possono verificarsi durante la produzione e manipolazione di alimenti) con quanto ne consegue: possibili sanzioni amministrative molto pesanti fino ad arrivare a sanzioni penali” e che “il trasporto del gelato dovrebbe essere effettuato a temperatura controllata (Atp), con possibili sanzioni amministrative molto pesanti fino ad arrivare a sanzioni penali”, e che “il rider non può essere pagato alla consegna, in mancanza di una previsione contrattuale specifica” I riders dovrebbero essere infatti “inquadrati nel contratto di lavoro del trasporto e della logistica come indicato nelle ultime sentenze”. L’ultima annotazione riguarda il pericolo che può nascere dalla mancanza di qualsiasi “controllo sulla tipologia della merce che potrebbe portare a trasporti illeciti di qualsiasi natura”seguita da una domanda: “nello scontrino c’è l’ indicazione o la ricevuta relativa al costo del trasporto, 2 euro e 90 centesimi, chiesti tramite App?”