Tempi più rapidi per chiedere il bonus o l’indennizzo legato ai ritardi dei treni oppure al mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione. Trenitalia rende noto che “i clienti del servizi nazionali, Frecce e Intercity dopo soltanto 24 ore dal viaggio, possono ora verificare se hanno diritto all’indennizzo o al bonus e richiederne l’emissione”. Prima il tempo richiesto era di tre giorni. Ma chi ha diritto ai rimborsi oppure ai bonus?
Il bonus, pari al 25 per cento del prezzo del biglietto acquistato, spiega un comunicato di Trenitalia, può essere richiesto in caso di viaggi sulle Frecce Trenitalia già per ritardi compresi tra i 30 e i 59 minuti. Per ritardi tra 60 e 119 minuti, su tutti i treni a percorrenza nazionale, il viaggiatore può invece optare tra il bonus e l’indennizzo in denaro, pari al 25 per cento del prezzo del biglietto (la percentuale sale al 50 per cento in caso di ritardi pari o superiori ai 120 minuti). Anche l’indennità da ritardo per gli abbonati AV potrà essere richiesta già 24 ore dopo la data di scadenza dell’abbonamento. Bonus o indennizzo possono essere richiesti anche nel caso di “biglietto globale” o “biglietto globale misto”, ossia di soluzioni di viaggio che prevedono l’utilizzo di più treni. In caso di mancato funzionamento dell’impianto di condizionamento nella vettura in cui il viaggiatore ha un posto a sedere, il bonus è pari al 25 per cento del prezzo del biglietto. In tutti i casi il riconoscimento del bonus o dell’indennizzo può essere richiesto trascorse 24 ore dal viaggio e fino ai dodici mesi successivi, a qualsiasi biglietteria Trenitalia, all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto o compilando l’apposito modulo on line disponibile su trenitalia.com. Per i biglietti acquistati on-line è disponibile una funzionalità dedicata su trenitalia.com. Ulteriori informazioni si possono trovare alle pagine Indennizzo per ritardo del treno e Bonus per mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione del sito Trenitalia.com.