Moltissimi autotrasportatori, committenti, avvocati e giudici l’attendevano con ansia. Nella speranza che la decisione della Corte Costituzionale chiamata a esprimersi sulla legittimità dell’articolo 83-bis sui costi minimi di esercizio per l’autotrasporto potesse finalmente indicare un’unica strada da seguire, identica per tutti i tribunali nei quali negli ultimi mesi trasportatori e committenti si sono dati appuntamento per capire se i costi minimi devono essere o meno riconosciuti per legge. Invece l’ordinanza numero 8o, depositata lo scorso 13 maggio 2015, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, lascia tutto come prima. Affidando di fatto l’interpretazione dei singoli caso ai singoli giudici. L’ennesima sconfitta per il sistema giudiziario, incapace di far si che una legge debba essere applicata e non “interpretata”; ma allo stesso tempo una piccola vittoria, anche se ai punti, per gli autotrasportatori, considerando che una diversa decisione della Corte costituzionale, che avesse definito incostituzionale la norma, avrebbe cancellato con un colpo di spugna tutti i ricorsi presentati nei mesi scorsi dagli autotrasportatori che hanno chiesto di ottenere il pagamento dei costi minimi. “L’inammissibilità si basa esclusivamente sull’intervenuta sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 settembre 2014 che ha affermato dei principi in materia di costi minimi direttamente applicabili nel nostro ordinamento e tali da determinare il rinvio della controversia ai Tribunali di merito (Lucca e Trento)”, precisa una nota diffusa dai responsabili di Fai Conftrasporto. Ma cosa accadrà d’ora in avanti? Per tutte le vertenze aperte prima che il Governo italiano stabilisse di ristabilire l’autonomia contrattuale (prevedendo che “nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”) gli autotrasportatori potranno continuare a chiedere il saldo delle fatture emesse calcolando il costo minimo per il trasporto pubblicato periodicamente dal ministero dei Trasporti. E i committenti potranno continuare a opporsi. Con i giudici che potranno dare ragione ora all’uno ora all’altro. Come accaduto fino a oggi, anche se con una prevalenza di sentenze emesse a favore dei trasportatori e contro la committenza.