Sciopero dei tir, 4 anni di carcere a chi impedirà agli autotrasportatori di lavorare?

Camionisti che non volevano scioperare fermati con la forza da delinquenti traversati da manifestanti e pronti a tagliare le gomme, a minacciare, perfino a picchiare, pur di “far vincere” la protesta. Immagini che risalgono fortunatamente ad anni fa, che appartengono ad altre proteste, ma che in molti temono possano ripetersi nei prossimi giorni, quando poche associazioni minori dell’autotrasportatori e molti rappresentanti di categorie che nulla hanno a che vedere con l’autotrasporto scenderanno in strada per protestare. Sono diverse le segnalazioni giunte alla redazione di Stradafacendo che lasciano trapelare questo timore. “Io voglio solo lavorare, io non voglio fare uno sciopero in cui non credo per la semplice ragione che questo sciopero non appartiene alla mia categoria, ai miei colleghi di lavoro, perché questo è uno sciopero di estremisti pericolosi che vogliono “usarci” per creare caos. Le forze dell’ordine mi sapranno tutelare quando nei prossimi giorni chiederò semplicemente di esercitare il mio diritto di poter lavorare, di non scioperare”? Lo Stato saprà difendere chi chiede solo di non contribuire a danneggiare il Paese? Le forze politiche capiscono che siamo noi, i lavoratori onesti, il problema a cui guardare una soluzione?”  si legge in un commento lasciato in coda a un articolo dedicato allo sciopero. E  in un altro: ” Cosa può fare una persona alla quale capitasse di subire minacce o peggio solo perché vuol lavorare? Qualcuno punirà chi dovesse attuare dei soprusi?” Impossibile sapere se il Governo saprà schierarsi al fianco di chi, invece di usare la violenza, ha scelto il dialogo. Più  facile rispondere alla seconda domanda. La legge prevede pene ben precise nei confronti di chi dovesse attuare  comportamenti volti a impedire la libera circolazione su strada dei veicoli, come riporta il sito www.conftrasporto.it. Specificando in particolare che “la Corte di Cassazione, sezione V penale, con sentenza n. 23495 del 3 giugno 2013, ha ritenuto configurabile il reato di violenza privata previsto dall’articolo 610 del codice penale, verso coloro che arrestino la marcia del veicolo della persona offesa, ponendosi di fronte a esso in modo tale da impedirgli di circolare. Il reato è punito con una pena detentiva fino a 4 anni di carcere. Se la violenza è esercitata da più persone riunite, scatta l’aggravante dell’articolo 339 del codice penale per cui la pena è aumentata fino ad 1/3. Sempre la Corte di Cassazione, I sezione penale, con una sentenza del 1996, aveva ritenuto applicabile l’articolo 340 del codice penale (interruzione di un ufficio o servizio pubblico di pubblica necessità) che prevede la reclusione fino a un anno per gli autori, e quella da uno a 5 anni per i capi ed i promotori. Inoltre, l’articolo 1, commi 1 e 2 e l’articolo 1 bis del decreto legislativo 66 del 22.1.1948, come modificato dall’articolo 17 del decreto legislativo 507 del 30.12.1999, sanziona, quando il fatto non costituisce reato, ”Chiunque, al fine di impedire o ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata. E’ prevista “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 a 4.131  euro. Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582 a 10.329”.