Il tribunale di Napoli: “I costi minimi per la sicurezza non violano la Costituzione”

La legge sui costi minimi per la sicurezza dell’autotrasporto di merci è una buona legge e l’articolo 83 bis (ovvero quello che ha stabilito come la committenza e le imprese di autotrasporto non possano per nessun motivo scendere al di sotto di una soglia minima di costo al chilometro, periodicamente definita dal ministero dei Trasporti,  per non far viaggiare pericolosi carichi su strade e autostrade) non è in contrasto con la Costituzione italiana. Lo hanno stabilito i giudici del tribunale di Napoli che con un’ordinanza del  del 18 giugno 2013 hanno respinto un’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 83 bis,  non ravvisando contrasti tra questa disposizione e l’articolo 41 della Costituzione. “La sentenza dei giudici di Napoli conferma non solo la bontà dell’impianto normativo, ma ribadisce quanto da sempre  sostenuto a gran voce da Fai Conftrasporto”, ha commentato il presidente di Fai Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio Paolo Uggé.  Confederazione. “Ovvero che i costi minimi, come hanno chiaramente precisato i magistrati,  sono in effetti collegati a profili di sicurezza, nel senso che la fissazione di una soglia minima mira a evitare il mancato rispetto dei costi della sicurezza stradale e sociale. E importantissime  sono le conclusioni a cui sono giunti i giudici del tribunale di Napoli: nell’ordinanza (che può essere letta integralmente sul sito www.conftrasporto.it) si legge che tutto questo comporta la legittimità della previsione legislativa in quanto non sopprime la concorrenza, ma la indirizza verso scopi di utilità sociale. Infine, anche rispetto al possibile contrasto con la normativa comunitaria sulla concorrenza, il tribunale l’ha negata decisamente, definendola come ipotesi insussistente nel caso in esame.”