Cambiano le regole per conseguire la patente. Come abbiamo già spiegato su Stradafacendo (clicca qui per approfondire), dal 19 gennaio sono entrate in vigore nuove norme che prevedono 15 diverse categorie di patenti. Le novità sono tantissime: una, per esempio, riguarda chi vuole guidare un “cinquantino”. Se prima bastava il certificato di idoneità alla guida, il cosiddetto patentino, ora serve una patente vera e propria: la AM.
Come spiega la Polizia di Stato, la AM “consentirà di guidare i ciclomotori fuori dai confini nazionali. Per questo è però necessario aver compiuto i 16 anni anche se i singoli Stati hanno la facoltà di abbassare questo limite a 14 anni”. In Italia, per esempio, si potrà prendere la AM a 14 anni ma per guidare all’estero bisognerà aspettare d’aver compiuto i 16 anni.
Per ottenere la patente AM, “la cui preparazione e svolgimento avviene con le stesse modalità delle altre patenti”, spiega la Polizia di Stato (clicca qui), servirà un esame. Una volta presa la patente, si potrà guidare un motorino di cilindrata fino a 50cc e velocità massima di 45 km/h. Altra novità riguarda le infrazioni al Codice della strada, che comporteranno la decurtazione dei punti patente. “Fino ad oggi”, spiega la Polizia, “il patentino si poteva ottenere sostenendo un esame tramite scuola o autoscuola, presentando l’attestato di frequenza rilasciato dai rispettivi canali. Dal 19 gennaio l’attestato non è più necessario e l’esame si può effettuare andando in autoscuola oppure da privatisti. Chi ha già conseguito il patentino (il cosiddetto certificato di idoneità alla guida (CIG) prima del 19 gennaio, naturalmente non viene toccato dalla nuova normativa: i diritti acquisiti sono tutelati. Quindi i certificati di idoneità alla guida già rilasciati e in circolazione sono validi fino alla loro scadenza naturale”.