Tachigrafo digitale, è finita la discriminazione degli italiani

A volte si può essere discriminati in casa propria. È quello che avveniva agli autotrasportatori italiani, costretti a rispettare una norma, relativa al tachigrafo digitale, che gli stranieri potevano ignorare. L’oggetto del contendere era legato all’obbligo, previsto per i soli vettori italiani, di dotare di una gabbia di protezione con tanto di sigillo dell’officina la cavetteria posta sul retro del tachigrafo digitale; “obbligo che”, come spiega la Fiap (Federazione italiana autotrasportatori professionali) in un comunicato stampa, “non era previsto né dalle norme europee in materia né dalle specifiche tecniche previste dalla casa di costruzione del tachigrafo digitale stesso in quanto l’apparecchio digitale, a differenza di quello analogico, è in grado di registrare qualsiasi disinserimento dal suo alloggiamento”.
Un’anomalia sanata recentemente, il 17 gennaio, grazie a una circolare del Ministero dello Sviluppo economico subito recepita dal direttore del servizio di Polizia stradale. Proprio la Polizia stradale, interpellata dalla Fiap, a inizio settembre aveva spiegato che “mentre per i vettori stranieri la mancata presenza della gabbia di protezione della cavetteria non poteva essere sanzionata in quanto non obbligatoria, per i vettori italiani tale obbligo continuava a persistere causa il mancato raccordo delle norme nazionali alle più recenti norme europee”. Questo significava che se un vettore italiano non dimostrava di avere la gabbietta installata e provvista di sigillo doveva rispondere di manomissione dell’apparecchio di registrazione dei tempi di guida e di riposo, infrazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa che va da 1.596 a 6.388 euro, il ritiro di 10 punti sulla carta di qualificazione e la sospensione della patente di guida da 15 giorni a tre mesi.
Un rischio ora scongiurato. Come dicevamo, la circolare del Ministero dello Sviluppo economico firmata dal direttore generale Gianfranco Vecchio ha chiarito che, come spiega sempre la Fiap in un comunicato stampa, “i sigilli da apporre sui tachigrafi digitali sono unicamente quelli previsti dal provvedimento di approvazione dei modelli di apparecchio di controllo e che nessuna discriminazione può essere operata in sede di controllo in base al Paese di immatricolazione del veicolo, Paese di residenza del conducente, Paese di stabilimento dell’impresa, al punto di partenza o di arrivo del viaggio, al tipo di tachigrafo impiegato”. Già il 17 gennaio, il direttore del servizio di Polizia stradale ha emanato una circolare a tutti i compartimenti di Polizia stradale per invitarli a non effettuare più i controlli sulle apparecchiature digitali nella parte posteriore ma a verificare univocamente la presenza del sigillo nella parte anteriore dell’apparecchio nonché la presenza del marchio di omologazione.