Un’anomalia sanata recentemente, il 17 gennaio, grazie a una circolare del Ministero dello Sviluppo economico subito recepita dal direttore del servizio di Polizia stradale. Proprio la Polizia stradale, interpellata dalla Fiap, a inizio settembre aveva spiegato che “mentre per i vettori stranieri la mancata presenza della gabbia di protezione della cavetteria non poteva essere sanzionata in quanto non obbligatoria, per i vettori italiani tale obbligo continuava a persistere causa il mancato raccordo delle norme nazionali alle più recenti norme europee”. Questo significava che se un vettore italiano non dimostrava di avere la gabbietta installata e provvista di sigillo doveva rispondere di manomissione dell’apparecchio di registrazione dei tempi di guida e di riposo, infrazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa che va da 1.596 a 6.388 euro, il ritiro di 10 punti sulla carta di qualificazione e la sospensione della patente di guida da 15 giorni a tre mesi.
Un rischio ora scongiurato. Come dicevamo, la circolare del Ministero dello Sviluppo economico firmata dal direttore generale Gianfranco Vecchio ha chiarito che, come spiega sempre la Fiap in un comunicato stampa, “i sigilli da apporre sui tachigrafi digitali sono unicamente quelli previsti dal provvedimento di approvazione dei modelli di apparecchio di controllo e che nessuna discriminazione può essere operata in sede di controllo in base al Paese di immatricolazione del veicolo, Paese di residenza del conducente, Paese di stabilimento dell’impresa, al punto di partenza o di arrivo del viaggio, al tipo di tachigrafo impiegato”. Già il 17 gennaio, il direttore del servizio di Polizia stradale ha emanato una circolare a tutti i compartimenti di Polizia stradale per invitarli a non effettuare più i controlli sulle apparecchiature digitali nella parte posteriore ma a verificare univocamente la presenza del sigillo nella parte anteriore dell’apparecchio nonché la presenza del marchio di omologazione.