Con un apposito decreto legislativo, il parlamento italiano ha recepito la direttiva comunitaria 2008/68 relativa al trasporto di merci pericolose che introduce disposizioni sia per il trasporto stradale (A.D.R. 2009) e ferroviario (R.I.D.), sia per l’A.D.N. o trasporto per via navigabile interna. Le norme della direttiva sono ora applicabili anche per i trasporti nazionali.
Tra le innovazioni introdotte relative al trasporto stradale è di rilievo la questione legata alle istruzioni scritte da fornire al conducente di un servizio di trasporto in regime A.D.R., che dovranno essere prodotte secondo schemi prestabiliti, direttamente dall’impresa di trasporto. Resa possibile anche l’introduzione, da parte del ministero per l’Interno di concerto con quelli dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, di regole più rigorose sul trasporto A.D.R. nel territorio italiano, per motivi inerenti la sicurezza. Rivisto anche il sistema delle deroghe. Le nuove disposizioni sono ovviamente accompagnate da un rinnovato sistema sanzionatorio che vede, in buona sostanza, un concreto innalzamento degli importi.
Il decreto legislativo interviene anche sulla figura del consulente per la sicurezza, determinando nuove disposizioni in merito alla nomina, ai compiti, il regime sanzionatorio applicabile nel caso di mancato assolvimento degli obblighi attribuiti. In vista anche novità in materia di esami per il conseguimento del certificato di formazione professionale per il consulente.
Sempre in materia di trasporto di merci pericolose, prorogata con apposito provvedimento, e per determinate tipologie di merce, la circolazione di veicoli cisterna e cisterna costruite anteriormente al 1 gennaio 1007, anche nel caso di mancato rispetto dei requisiti dell’A.D.R. 2009 (es. montaggio dispositivo A.B.S. e del rallentatore di velocità).