“La manomissione del cronotachigrafo è punita dal nuovo Codice della Strada che all’articolo 179 comma 2 prevede espressamente che: “chiunque circoli con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circoli con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisca il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo… …Alla violazione di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.” Ad affermarlo, rispondendo alla richiesta di chiarimenti di un lettore di Stradafacendo, è l’avvocato Giangiacomo Alborghetti che, rispondendo alla domanda sottolinea anche come ” in sintesi, quindi, la manomissione del cronotachigrafo comporta una rilevante sanzione pecuniaria oltre che la sospensione della patente di guida per il conducente. Continua a leggere