L’articolo 10 del Codice della strada prevede che il trasporto eccezionale di un unico pezzo indivisibile possa arrivare a pesare fino a 108 tonnellate mentre per i carichi composti da più pezzi il limite è di 40 tonnellate. Una serie di circolari ministeriali ha consentito però di raggiungere le 108 tonnellate anche in caso di carichi multipli, consentendo in questo modo alla committenza di risparmiare sui trasporti. Una scelta trasformatasi, negli anni, in un pericolo mortale che a tutt’oggi, nonostante i recenti crolli di ponti, continua a viaggiare indisturbato tra l’indifferenza generale. E questo nonostante i ripetuti allarmi lanciati. Continua a leggere