Partiamo dall’antefatto: una legge del 2009 ha stabilito che i distributori di carburanti siano obbligati alla comunicazione dei prezzi praticati a quello che poi sarà l’ “Osservaprezzi carburanti” del ministero dello Sviluppo economico. E già su questo obbligo ci sarebbe parecchio da recriminare, domandandosi, per esempio, perché solo i distributori di carburanti debbano avere un simile obbligo e perché tutti gli altri prodotti di prima necessità non dovrebbero avere lo stesso obbligo a vantaggio dei consumatori… Pazienza, i gestori hanno le spalle larghe. Ma se la norma prevede solamente l’obbligo della comunicazione dei prezzi praticati, un successivo Decreto ministeriale di attuazione, emanato l’anno seguente, ha introdotto un ulteriore obbligo del tutto imprevisto e, soprattutto, insensato, prevedendo che anche in totale assenza di variazioni si devono “comunicare” i prezzi entro e non oltre otto giorni dall’ultima comunicazione. In pratica il gestore deve collegarsi al sito del ministero e “inviare” i prezzi senza alcuna modifica. Quale può essere la logica di una simile previsione? Continua a leggere