Far rifornimento di notte fa risparmiare? In teoria sì, ma è più facile fare 5 al superenalotto

Se c’è qualcosa che gli automobilisti italiani da sempre non digeriscono è il prezzo dei carburanti, e, considerato quanto pesano le tasse al litro, non hanno tutti i torti. Ma un conto è la “cattiva digestione” e un altro è trovare un rimedio,  un “antiacido” efficace che faccia passare il mal di stomaco causato dallo scontrino per il pieno. I consigli di certo non mancano considerato il proliferare di esperti in consigli sul come risparmiare carburante. Ciclicamente leggiamo, per esempio,  che un uso parsimonioso dell’acceleratore e del freno consentono un risparmio di carburante, cosa che ti insegnano anche nelle autoscuole, come pure moderare la temperatura del condizionatore, o ancora che lo stesso risultato si ottiene mantenendo efficiente il veicolo con un corollario di tanti  altri piccoli accorgimenti che aiutano il risparmio. Ma oltre ai consigli pratici e di buon senso se ne trovano di bizzarri e degni delle migliori fake news: tra i tanti il più ricorrente è il consiglio di andare a rifornirsi di notte perché la benzina introdotta nel serbatoio è più fredda per cui per la legge della fisica si ottengono più litri di quanto segna il display della pompa. Continua a leggere

Prezzi dei carburanti, così la macchina della burocrazia fa il “pieno di multe” ai benzinai

Partiamo dall’antefatto: una legge del 2009 ha stabilito che i distributori di carburanti siano obbligati alla comunicazione dei prezzi praticati a quello che poi sarà l’ “Osservaprezzi carburanti” del ministero dello Sviluppo economico. E già su questo obbligo ci sarebbe parecchio da recriminare, domandandosi, per esempio, perché solo i distributori di carburanti debbano avere un simile obbligo e perché tutti gli altri prodotti di prima necessità non dovrebbero avere lo stesso obbligo a vantaggio dei consumatori… Pazienza, i gestori hanno le spalle larghe. Ma se la norma prevede solamente l’obbligo della comunicazione dei prezzi praticati, un successivo Decreto ministeriale di attuazione, emanato l’anno seguente, ha introdotto un ulteriore obbligo del tutto imprevisto e, soprattutto, insensato, prevedendo che anche in totale assenza di variazioni si devono “comunicare” i prezzi entro e non oltre otto giorni dall’ultima comunicazione. In pratica il gestore deve collegarsi al sito del ministero e “inviare” i prezzi senza alcuna modifica. Quale può essere la logica di una simile previsione? Continua a leggere