L’Unione Europea ha cambiato le regole riguardo il cabotaggio. Ora in una sola settimana si possono effettuare fino a tre operazione di cabotaggio anziché due. Per i non addetti ai lavori, per cabotaggio stradale si intende la possibilità per un vettore comunitario di effettuare servizio di trasporto merci nazionale in un altro Paese dell’Ue. E, seconda novità, il cabotaggio può essere svolto anche in più Stati membri diversi da quello di arrivo del trasporto internazionale. La normativa viene spiegata in un articolo di Paolo Castiglia per il “Sole 24 Ore Trasporti” di lunedì.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una circolare esplicativa ha riepilogato il regime del cabotaggio applicabile in Italia ai vettori comunitari entrato in vigore da metà maggio.
“Le nuove disposizioni Ue”, scrive “Il Sole”, “confermano comunque il vincolo secondo cui il cabotaggio può essere svolto solo nel caso in cui il trasportatore straniero sia entrato in Italia per effettuare un trasporto internazionale. Rimane poi anche un altro obbligo, quello di effettuare operazioni di cabotaggio nel termine massimo di sette giorni dall’ultimo scarico effettuato nel corso del trasporto internazionale. La circolare chiarisce anche che i tragitti stradali di trasporto combinato non sono considerate operazioni di cabotaggio”.
Le operazioni di cabotaggio devono essere effettuare con lo stesso Tir che ha effettuato il trasporto internazionale in ingresso oppure se si tratta di veicoli agganciati, con lo stesso motore. Tutta la documentazione deve essere tenuta a bordo del mezzo. Il vettore infatti deve essere in grado di produrre documenti che attestino sia il trasporto internazionale sia il cabotaggio.