Il titolo “Nota esplicativa ai fini dell’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013 numero 101, Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”, non è certo di quelli che sembrano fatti apposta per invogliare alla lettura e la premessa “L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) per i seguenti soggetti…..” non migliora granchè la situazione. Ma tant’è, questo è il linguaggio burocratese e questo è quello che le imprese devono leggere per capire come comportarsi con il Sistri, il sistema per il controllo dei rifiuti entrato in vigore, fra mille polemiche dopo i clamorosi insuccessi del passato, il 1 ottobre. Il testo della norma, che riguarda, i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”; gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente: “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”; “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”; i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi (mentre la norma non contempla l’obbligo di iscrizione per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi; i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania”, è scaricabile cliccando su ww.minambiente.it/comunicati/sistri-al-dal-1deg-ottobre-2013-la-circolare-esplicativa