L’assalto notturno del 14 maggio 2013 da parte di alcuni No-Tav al cantiere di Chiomonte non può essere definito un atto terroristico perché é da “escludere” che “possedesse per natura e contesto i requisiti obiettivi in grado di “concretizzare un grave danno correlato a una delle finalita’ tipiche dell’azione terroristica”. Ad affermarlo sono i giudici della prima sezione penale della Cassazione chiamati a esprimersi sulla sentenza con cui, lo scorso 28 marzo, quattro attivisti del movimento No Tav vennero condannati “solo” per i reati di danneggiamento, fabbricazione e trasporto d’armi e resistenza a pubblico ufficiale. Una decisione che esclude in via definitiva la finalita’ di terrorismo. Perchè, spiegano i magistrati della Suprema Corte, l’assalto di Chiomonte non puo’ essere definito “un evento di pericolo munito della gravita’ oggettiva e della portata disastrosa che la finalita’ di terrorismo esige, tale da risultare effettivamente in grado di costringere i pubblici poteri statuali a recedere dalla propria iniziativa o da indurli a prendere seriamente in considerazione la relativa eventualita’”.