Più informazioni, un mercato più trasparente, la definizione di rimborsi e indennizzi. Sono i punti cardine dei diritti degli abbonati ai treni ad Alta velocità stabiliti dall’Autorità di regolazione del trasporto. Il provvedimento stabilisce “il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di “abbonamenti” possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità”. Misure che, spiega una nota, “entreranno in vigore dopo una breve consultazione che si concluderà il 29 aprile”.
Entro il primo settembre 2016 i gestori dei servizi sono tenuti a ottemperare alle misure previste dal provvedimento. “Nelle more della conclusione del procedimento, l’Autorità”, si legge nella nota, “rinnova la raccomandazione ai gestori dei servizi ferroviari ad AV di astenersi dal comminare sanzioni pecuniarie o esigere sovrapprezzi per la violazione dell’obbligo di prenotazione”.
Ecco nel dettaglio, i diritti minimi definiti dall’Autorità.
– INFORMAZIONE: si deve garantire la disponibilità, prima dell’adesione all’offerta e per tutta la durata della stessa, di un nucleo essenziale di informazioni sul titolo di viaggio, tali da consentire una scelta commerciale consapevole. Tali informazioni sono fornite a titolo gratuito tramite i canali preposti; sono rese in forma chiara, completa e di agevole accesso per gli utenti, avuto particolare riguardo alle esigenze delle persone con menomazioni dell’udito e/o della vista. Le informazioni devono comprendere almeno quanto segue: A) il numero di posti oggetto dell’offerta commerciale; B) le modalità di attivazione e fruizione dell’abbonamento; C) le modalità e la tempistica con le quali è possibile procedere alle prenotazioni dei posti e alle modifiche; D) eventuali restrizioni tecniche o commerciali alle modalità di perfezionamento dell’acquisto, prenotazione e modifica; E) le modalità per rimborsi e indennizzi in caso di ritardi, soppressioni e altre disfunzioni imputabili ai gestori.
– UTILIZZO DEGLI ABBONAMENTI: A) I gestori garantiscono che la loro organizzazione sia adeguata alle esigenze di trasporto dei titolari di abbonamento; B) i gestori consentono l’acquisto degli abbonamenti e la prenotazione dei posti entro un termine congruo, e comunque almeno 15 giorni prima dell’inizio di validità dell’abbonamento; C) i gestori dei servizi assicurano il rilascio di un duplicato dell’abbonamento in caso di furto o smarrimento documentati; D) ove il gestore lo richieda, il passeggero indica, all’acquisto dell’abbonamento, i treni giornalieri che intende utilizzare e contestualmente il gestore effettua la prenotazione; E) qualora il gestore del servizio consenta all’abbonato di effettuare la prenotazione del posto successivamente all’acquisto dell’abbonamento, l’abbonato ha diritto a veder soddisfatto nella giornata il proprio programma di viaggio per la tratta relativa all’abbonamento. Ove ciò non sia possibile, l’abbonato ha diritto al rimborso dell’ulteriore titolo di viaggio acquistato; F) i titolari di abbonamento hanno diritto al cambio indipendentemente dal canale utilizzato per la prenotazione.
– INDENNIZZO PER RITARDI E SOPPRESSIONI: i passeggeri titolari di abbonamenti e in possesso di prenotazioni registrate sui sistemi di vendita del gestore del servizio, qualora abbiano subito ritardi o soppressioni di servizio ripetuti durante il periodo di validità dell’abbonamento, hanno diritto a un indennizzo adeguato, determinato secondo criteri di calcolo specifici e differenziati rispetto a quelli previsti dai gestori dei servizi con riferimento ai titoli di viaggio singoli.