Divieto di patente di guida per chi soffre di disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne. Lo prevede un decreto del ministero dell’Infrastrutture e Trasporti del 22 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale, che ha così fatto entrare in vigore anche in Italia una direttiva comunitaria sulle patenti di guida. In particolare, il provvedimento prevede che “la patente non deve essere nè rilasciata nè rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbo del sonno causati da apnee ostruttive notturne, le cosiddette Osas, che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacità dell’attenzione”. Stesse restrizioni anche per chi soffre di gravi affezioni neurologiche. Non ci sono però solo i possibili colpi di sonno da apnee notturne ma anche le malattie neurologiche nella nuova lista di patologie che possono inibire il rilascio o anche il rinnovo della patente di guida. Lo ha stabilito il ministero dei Trasporti che modificando il decreto legislativo 59 del 2011 ha aggiunto un nuovo paragrafo, l’H (che segue quello G dedicato alle ‘Turbe psichiche) con il quale stabilisce che “la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni neurologiche di grado tale da risultare incompatibili con la sicurezza della guida”. Durante la fase del rinnovo fatto nelle autoscuole da medici militari (o comunque con le modalità previste dall’articolo 119 del Codice della strada), questi ultimi dovranno sottoporre ad attenta valutazione il conducente e, di fronte al dubbio, sottoporre il caso alla commissione patenti locale in seno all’Asl. Il provvedimento stabilisce in particolare che “la commissione medica locale, anche avvalendosi di visite specialistiche presso strutture pubbliche, può autorizzare la guida in relazione allo stato evolutivo e alle capacità funzionali possedute, previa valutazione della compatibilità della sintomatologia sensitiva sensoriale, motoria e del trofismo muscolare”. In questi casi gli interessati dovranno dimostrare “di essere in grado di azionare, in condizioni di sicurezza, i comandi del veicolo della categoria per la quale si richiede il rilascio o il rinnovo di validità della patente. “In questi casi la validità della patente di guida non può essere superiore a due anni”.