Tra le norme immediatamente operative della legge 127/2010, in vigore dal 12 agosto 2010, quella forse più importante riguarda la fissazione dei tempi massimi di pagamento dei corrispettivi. Per le prestazioni di trasporto effettuate da questa data, è stato difatti stabilito che queste vanno pagate entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, che il trasportatore avrà cura di emettere entro la fine del mese di svolgimento degli stessi trasporti. A differenza di prima, quando era previsto un tempo di pagamento di 30 giorni, ma derogabile, il nuovo termine oggi fissato non consente alcuna proroga per volontà delle parti, ma solo mediante eventuali accordi di settore tra la maggior parte delle associazioni dei vettori presenti in Consulta e la committenza , che, vista la riluttanza a volerli stipulare da una componente fondamentale della committenza, è difficile che vengano conclusi in tempi brevi. Trascorso inutilmente il termine massimo di pagamento dei 60 giorni, il vettore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, pari a 5 punti percentuali superiori al normale tasso di riferimento bancario. Se il mancato pagamento oltrepassa i 90 giorni, al committente si applicano anche le sanzioni di cui al comma 14, dell’articolo 83-bis della legge 133/2010, che prevedono l’esclusione di un anno dai benefici fiscali e previdenziali, nonché l’esclusione fino a 6 mesi dall’affidamento pubblico della fornitura di beni o servizi.