Chi fa spedire le merci da oggi è corresponsabile coi trasportatori

Una delle novità di forte rilevanza per il mondo dell’autotrasporto merci e della committenza introdotta dalle disposizioni immediatamente operative (a partire dal 12 agosto 2010) della legge 4 agosto 2010, n. 127 è quella che estende il principio della corresponsabilità dei soggetti della filiera del trasporto e prevede, per i contratti di trasporto stipulati in forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 286/2005, la verifica della regolarità contributiva del vettore al momento della stipula dello stesso contratto. Riguardo il primo principio, viene chiarito, con la sostituzione dei commi 4 e 5 dell’articolo 7 del decreto 286/05, che in caso di trasporto effettuato sulla base di un contratto non scritto (cioè senza gli elementi dell’articolo 6 del citato decreto), le istruzioni sulla corretta esecuzione del trasporto devono trovarsi a bordo del mezzo, contenute all’interno della scheda di trasporto o nella documentazione equivalente o allegate a quella ad essa equipollente, altrimenti scatta la corresponsabilità del vettore e del committente per due tipi di violazioni commesse dal conducente: l’eccesso di velocità e il superamento dei tempi di guida e di riposo. Il committente è inoltre tenuto a indicare, nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente, il numero di iscrizione del vettore all’albo degli autotrasportatori, altrimenti è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.800 euro. In caso di documentazione equipollente (per esempio la CMR (acronimo di Convention des Marchandises par Route, ovvero l’accordo internazionale tipico del trasporto internazionale su strada il documento doganale, ecc…), il committente deve allegare una dichiarazione scritta in cui affermi di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione, da cui risulti il citato numero di iscrizione. Una pari modifica viene fatta all’articolo 7-bis, per prevedere l’obbligo di indicare il numero d’iscrizione all’albo autotrasportatori nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente o in allegato a quella equipollente. Sulla procedura di accertamento delle responsabilità condivise viene ora stabilito, con l’intera sostituzione dell’articolo 8 del Decreto 286, che questo viene effettuato direttamente su strada da parte dell’organo accertatore che ha contestato la violazione al conducente. Tale organo può difatti verificare subito il contenuto delle istruzioni per l’esecuzione del trasporto e stabilire la loro compatibilità con il rispetto della norma violata. Solo in caso di contratto scritto (ai sensi dell’articolo 6, del decreto 286, e quindi con data certa), qualora esso non si trovi a bordo del mezzo, ma vi sia una dichiarazione scritta che ne attesti l’esistenza (sottoscritta dal vettore o dal committente), l’organo accertatore potrà richiedere la sua esibizione. Una volta entrato in possesso di tale contratto (da produrre nei 30 giorni dalla richiesta), l’organo accertatore potrà verificare la sussistenza di eventuali responsabilità nei confronti del committente e del vettore, applicando loro le sanzioni. Le sanzioni verranno applicate anche in caso di mancata produzione del contratto nei termini fissati dalla richiesta. Va infine ricordato, che dal 13 agosto, per effetto dell’articolo 51 della legge 120/10 di modifiche al Codice della strada, la corresponsabilità di tutta la filiera del trasporto (compresi caricatori e proprietari della merce, qualora diversi dai committenti) verrà accertata dalle forze dell’ordine anche quando, per effetto di violazioni al Codice della strada, l’automezzo del vettore sia coinvolto in un incidente con morti o feriti gravi. Circa la verifica della regolarità contributiva del vettore, il nuovo comma 4-quinquies dell’articolo 83-bis della legge 133/2008 prevede che nei contratti scritti di trasporto merci, stipulati a partire dal 12 agosto 2010, il vettore è tenuto a fornire al committente un’attestazione, rilasciata  dagli enti previdenziali, di data non anteriore a  tre mesi (cioè il DURC), dalla quale risulti che l’azienda è in  regola  ai fini del  versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. In assenza di tale attestazione, il contratto non può considerarsi concluso in forma scritta e non può quindi garantire quelle agevolazioni riservata dalla legge a tale tipologia contrattuale.