L’occhio del vigile non basta. Affinché la multa per eccesso di velocità sia valida servono dati oggettivi: foto, video o rilevazioni di altri dispositivi. Lo ha stabilito il giudice di pace di Nardò, Veneranda Cerfeda, con la sentenza n. 10/2014 pubblicata il 10/01/2014, dando ragione a un automobilista che aveva impugnato il verbale di accertamento di violazione dell’art. 141, co. 3 e 8 del Codice della strada in cui si affermava che il conducente “ometteva di regolare la velocità in modo da non costituire pericolo in un tratto di strada in prossimità di intersezione”. Continua a leggere