Eccesso di velocità, la multa fatta “a occhio” non vale: servono dati oggettivi

L’occhio del vigile non basta. Affinché la multa per eccesso di velocità sia valida servono dati oggettivi: foto, video o rilevazioni di altri dispositivi. Lo ha stabilito il giudice di pace di Nardò, Veneranda Cerfeda, con la sentenza n. 10/2014 pubblicata il 10/01/2014, dando ragione a un automobilista che aveva impugnato il verbale di accertamento di violazione dell’art. 141, co. 3 e 8 del Codice della strada in cui si affermava che il conducente “ometteva di regolare la velocità in modo da non costituire pericolo in un tratto di strada in prossimità di intersezione”.

Come spiega Ansa.it (clicca qui), il giudice di pace ha accolto ricorso di un automobilista perché il verbale era carente di elementi oggettivi. “In sostanza”, si legge su Ansa.it, “la multa inflitta si fondava unicamente sulla percezione soggettiva degli agenti accertatori mentre, secondo la sentenza II sez. civile n. 22891 del 2009 della Corte di Cassazione, sono nulle le multe inflitte per alta velocità sulla base di quello che ha visto l’occhio del vigile o di qualsiasi altro agente accertatore”.
Diverso il discorso per infrazioni come l’assenza di fari accesi fuori dai centri abitati o la guida senza cinture. In quel caso basta l’occhio del vigile. Che però, spiega sempre Ansa.it, non può “elevare multe per alta velocità sulla base della sua “percezione soggettiva” che, nel caso in questione, era inattendibile. In effetti, avrebbe dovuto essere supportata da riscontri oggettivi in quanto “tale violazione doveva essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, avrebbero consentito di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo”.

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