L’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che stabilisce l’incompatibilità con il mercato comune di eventuali accordi tra imprese o di decisioni di associazioni di imprese che possano “pregiudicare il commercio tra Stati membri” e che abbiano l’effetto “d’impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune” per la stragrande maggioranza degli italiani è probabilmente una norma di scarsissimo interesse. Per decine di migliaia di protagonisti del mondo che produce merci e di quello che le trasporta questo articolo è invece importantissimo, perché rappresenta un tassello decisivo in quell’intricatissimo “puzzle” che è diventato lo scontro fra autotrasportatori e committenza in materia di costi dell’autotrasporto. O meglio, costi minimi dell’autotrasporto: la cifra considerata indispensabile perché un trasporto possa avvenire regolarmente e senza mettere in pericolo la sicurezza su strade e autostrade. Uno scontro che un’ordinanza emessa dalla Corte di giustizia della Comunità europea sembra far pendere ora nettamente a favore del mondo dell’autotrasporto. Di cosa si tratta? Chiamati dai giudici del tribunale di Cagliari (alle prese con una causa fra i titolari di un salumificio dell’isola e l’azienda di autotrasporti di Marongiu Remigio che ha come argomento proprio la mancata corresponsione dei costi minimi) a esprimersi in merito all’articolo 101, i giudici europei hanno “sentenziato” che la norma deve essere interpretata nel senso che “non osta a una normativa nazionale”, come quella al centro del procedimento in corso a Cagliari “n forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un’amministrazione nazionale.”