“Un impegno preso, un impegno mantenuto. A fronte del dimezzamento dei morti sulle strade italiane, sta crescendo il numero dei morti provocati da chi guida sotto l’effetto di alcool e di stupefacenti. Si calcola una percentuale di oltre il 25 per cento per cento. È la ragione che ci ha indotto a rendere le norme più gravi e più giuste”. Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, dopo l’approvazione alla Camera del reato di omicidio stradale con 276 voti favorevoli, 101 astenuti e 20 contrari. Ma il provvedimento non è ancora legge. Il testo dovrà tornare in Senato perché è stato modificato rispetto a quello approvato a Palazzo Madama.
“La Camera”, ha aggiunto Nencini, “ha completato il lavoro fatto dal Senato. Ha reso obbligatorio l’arresto in tutti i casi gravi di omicidio stradale, ha ripristinato la fattispecie semaforo rosso, contromano, inversione di marcia, inasprito la pena per chi viaggia senza patente e senza assicurazione, allungato i tempi di ritiro della patente, ridotto la discrezionalità del giudice e inasprito la pena per chi fugge. Abbiamo preso l’impegno di approvare il reato entro l’anno, dopo l’ultimo passaggio al Senato. A dicembre sarà legge”, ha concluso Nencini. Ma cosa prevede il testo approvato dalla Camera? L’omicidio stradale diventa un reato a sé, graduato su tre varianti. Quando la morte è causata violando il Codice della strada resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni), ma la sanzione penale aumenta sensibilmente negli altri casi: chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischierà – con il nuovo testo – da 8 a 12 anni di carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). La pena può aumentare della metà se a morire è più di una persona: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere. Ecco le altre novità del testo approvato alla Camera.
Lesioni stradali – Aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
Conducenti mezzi pesanti – L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
Fuga del conducente – Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.
Revoca della patente – In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se per esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
Raddoppio della prescrizione – Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta ‘pesante’ e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
Perizie coattive – Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.