Ucciso da un guard rail pericoloso, la Cassazione condanna l’Anas

La Terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6537/11, ha stabilito che l’Anas è responsabile (e dunque obbligata al risarcimento) nel caso in cui una pertinenza o una barriera di protezione pericolosa provochi un incidente stradale grave o mortale. “Il caso specifico – citato dal portale www.vivereinarmonia.it in un articolo di Massimiliano Perna – riguardava la triste fine di un uomo il quale, percorrendo una strada provinciale gestita dall’Anas, era rimasto ucciso a causa dell’impatto con un guard rail sporgente che aveva squarciato l’abitacolo della sua autovettura”.
In un primo tempo il risarcimento era stato negato. Come spiega vivereinarmonia.it, “nei primi due gradi di giudizio la domanda di risarcimento presentata dalla moglie e dal figlio della vittima era stata respinta, in nome di un preciso orientamento della giurisprudenza (espresso tra l’altro da precedenti decisioni della Corte stessa), secondo il quale, per i gestori di strade pubbliche il principio della responsabilità del custode (art. 2051 del codice civile) si applicava solo in relazione alle dimensioni: valeva cioè per le piccole strade, dove si presumeva più facile il controllo e dunque risultava maggiore la responsabilità in caso di incidente dovuto ad un’anomalia della strada stessa o di una sua pertinenza”. Come ricorda il portale, l’articolo 2051 del codice civile recita: “Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso presentato dai familiari della vittima e ha impresso un cambio di rotta notevole rispetto al passato. I giudici di Cassazione hanno affermato, quindi, che la responsabilità della custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., si applica a tutti i gestori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo legate alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalle sue dimensioni. “Tocca al custode, infatti”, prosegue il portale, “sorvegliare le condizioni della strada, modificarne lo stato ed escludere che altri vi apportino modifiche. Se  il fatto dannoso si è verificato “a causa di un’anomalia della strada – ed a maggior ragione per un’anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati – è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non aver potuto far nulla per evitare il danno”. Viene invece meno il principio del concorso di colpa del conducente, legato alla sua eventuale cattiva condotta di guida. I giudici hanno stabilito, infatti, che il guard rail, al di là del comportamento dell’automobilista, svolge proprio la funzione di evitare che un’auto, anche per via della guida scorretta del suo conducente, esca di strada. In nessun caso è ammissibile che un tale strumento di protezione diventi una lama affilata che distrugge l’abitacolo uccidendone l’occupante”.