Il ministero dei Trasporti non è legittimato a intervenire nel caso in cui un autotrasportatore presenti ricorso contro la decisione di sospendergli o revocargli la patente presa dalle Commissioni mediche locali, perché non ha alcun legame con tali Commissioni, che sono completamente autonome dal punto di viste delle decisioni, dell’organizzazione e delle funzioni. A precisarlo, con una nota, a seguito di diversi ricorsi presentati nei casi di sospensione o revoca della patente di guida a causa della mancanza dei necessari requisiti psicofisici, sono i responsabili dello stesso dicastero sottolineando come il ministero non possa disattendere, modificare o annullare i giudizi delle Commissioni
Tutte le decisioni prese sono dunque insindacabili anche perché le stesse le Commissioni non sono neppure vincolate da giudizi espressi da altre strutture sanitarie, perché la legge affida solo a loro la competenza sulla verifica dello stato psicofisico di guida un autoveicolo.