Chi sceglierà di installare la scatola nera sulla propria auto avrà diritto a uno sconto obbligatorio sull’assicurazione. Lo stabilisce il Ddl Concorrenza, approvato a inizio agosto e diventato legge. L’entità dello sconto non viene fissato dalla legge, ma sarà l’Ivass, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, a stabilirlo entro 90 giorni con un regolamento. La legge spiega che lo sconto obbligatorio si ha “nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati ‘scatola nera’ o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
La scatola nera permette di ottenere numerose informazioni ed è utilissima per chiarire le dinamiche degli incidenti. “Può essere installata sulle automobili con un contratto di comodato d’uso gratuito entro 15 giorni dalla stipula del contratto assicurativo”, spiega Studiocataldi.it ed è progettata “per resistere anche a condizioni estreme. Sono le stesse compagnie assicurative a spingere per l’installazione di questi dispositivi, considerata l’enorme quantità di dati registrati, ottima misura di contrasto per le frodi e strumento per abbassare i prezzi delle polizze auto Rc”. Le assicurazioni, spiega il sito di diritto, praticano lo sconto obbligatorio anche in presenza “di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi: quando, su proposta dell’impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione; nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore”.