Chi circola in Italia con un’auto con targa straniera non deve dimostrare di avere l’assicurazione. Nessun obbligo e nessuna multa. Lo ha confermato il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno che ha risposto al consorzio della Polizia municipale Padova Ovest in merito all’applicazione dell’articolo 193 del Codice della Strada a veicoli con immatricolazione di diverso stato Ue, continuativamente stazionanti nel nostro Paese.
Il Ministero ricorda il parere espresso dall’Ufficio Centrale Italiano in merito alla “vigenza del principio della cosiddetta “copertura presunta” per i veicoli muniti di targa di immatricolazione di uno degli Stati indicati nell’allegato 1 del decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo economico, n. 86 del 1 aprile”. Si ritiene, scrive, scrive il Ministero, “che per tali veicoli sia esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 196 Cds, anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo immatricolato in uno di quei Paesi sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa”. I Paesi indicati nell’allegato 1 sono Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Romania, Svezia, Svizzera, Ungheria. Nessuna multa anche se venisse accertato che il veicolo in questione circola sul territorio italiano da più di un anno e non si sia proceduto alla “nazionalizzazione” attraverso l’immatricolazione. “Infatti”, spiega la nota, “in tal caso, sebbene il veicolo circoli illegittimamente sul territorio dello Stato in quanto non più in circolazione internazionale, si ritiene che non possano essere contestate le violazioni di cui all’art. 193 Cds, in ragione della sussistenza di una regolare immatricolazione straniera e della relativa copertura assicurativa”.