I bambini in auto corrono troppi rischi. I dati messi in luce dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito della campagna “Sulla buona strada” sono decisamente preoccupanti. In Italia, l’uso del seggiolino è attorno al 48 per cento, con punte maggiori al Nord (60 per cento) e gravi “dimenticanze” al Sud (17 per cento). Eppure, come conferma un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità, la differenza nella probabilità di sopravvivenza di un bambino nel caso di un uso corretto del sistema di ritenuta è stimata tra il 70 e l’80 per cento.
“Pertanto”, ricorda il ministero in una scheda dedicata al tema, “i bambini adeguatamente trasportati hanno una probabilità enormemente più bassa di risultare uccisi o feriti”. I bambini, a causa del peso e dell’altezza ridotti rispetto a quelli di un adulto, hanno la necessità di sistemi di ritenuta appositamente studiati per loro e fissati alla struttura del veicolo. Ma le statistiche dicono che troppo spesso i genitori chiudono un occhio, mettendo a rischio la vita dei più piccoli. Nel 2014, infatti, sono deceduti per incidenti stradali 62 bambini di età tra 0 e 14 anni; quasi un bambino su due aveva meno di 6 anni. Rispetto all’anno precedente “si è registrato un aumento che conferma l’inversione di tendenza osservata a partire dal 2013, rispetto all’andamento decrescente rilevato fino al 2012”, spiega il ministero dei Trasporti che ricorda anche cosa prevede il Codice della strada: “I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, devono utilizzare, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. Il mancato uso dei sistemi di sicurezza per i minori prevede una decurtazione di 5 punti patente: della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso (art 172)”.