Piante e siepi, proprietari obbligati al taglio: lo prevede il Codice della strada

Codice della Strada alla mano, come previsto dall’articolo 29, i proprietari dei terreni confinanti con strade pubbliche e/o aperte al pubblico passaggio, hanno l’obbligo di provvedere al taglio di piante e siepi che fuoriescono dalla proprietà e di evitare che, in caso di nevicate o precipitazioni, possano cadere al suolo.
In caso di violazione degli obblighi sopra descritti, il Codice della Strada prevede le seguenti sanzioni e prescrizioni: sanzione amministrativa con pagamento di una somma da 159 a 639 euro; obbligo del ripristino a proprie spese dei luoghi. In caso di mancato ripristino dei luoghi da parte di chi ne è obbligato, il Comune competente, può procedere al taglio oppure alla rimozione  di piante, arbusti, siepi addebitando al proprietario le spese sostenute.