I pirati della strada rimangono tali anche se sono giovanissimi. Lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione respingendo il ricorso del legale di un cittadino romano che quando non aveva ancora la maggiore età aveva preso l’auto di un conoscente e si era messo a superare altri veicoli zizagando e provocando un incidente. Con il ragazzo vi erano altri tre amici.
In primo grado il Tribunale di Roma – come avviene per molti illeciti commessi dai minori – aveva dichiarato il non luogo a procedere nei suoi confronti “per concessione del perdono giudiziale” che estingue il reato. Gli avvocati del giovane erano ricorsi però anche in Appello chiedendo il proscioglimento “per l’irrilevanza del fatto” dal momento che la sentenza di non luogo a procedere per via del perdono avrebbe potuto nuocere al “processo formativo” del ragazzo.
Il secondo grado di giudizio e la Cassazione hanno confermato il “no” al proscioglimento mettendo in luce “la pericolosità” della condotta del ragazzo. In particolare – si legge in un articolo del Secolo XIX – i supremi giudici rilevano che “la Polizia Municipale, nell’immediatezza del sinistro nel quale il giovane era rimasto coinvolto, aveva raccolto dichiarazioni da testimoni oculari i quali avevano riferito che il veicolo era condotto dall’imputato a forte velocità, che procedeva a zig-zag tra le autovetture in transito e che a bordo si trovavano altre tre persone, oltre al conducente”.