Dal 21 agosto si possono pagare le multe scontate. Ecco alcuni esempi pratici. In caso di violazione contestata direttamente all’automobilista, l’agente indicherà nelle note del verbale l’ammontare della somma già ridotta del 30 per cento e rilascerà un’informativa prestampata con le indicazioni per usufruire del pagamento ridotto in modo corretto. Il pagamento dovrà avvenire entro cinque giorni e se il termine cade in un giorno festivo slitta al giorno successivo.
In caso di avviso di violazione per divieto di sosta lasciato sul veicolo in assenza dell’automobilista l’agente indicherà nei moduli la somma già ridotta del 30 per cento. L’automobilista potrà pagare subito usufruendo così del diritto alla riduzione del 30 per cento o decidere di aspettare la notifica del verbale a casa. In questo caso avrà ancora diritto alla riduzione del 30 per cento se corrisponderà la somma entro cinque giorni dall’avvenuta notifica ma a questa andranno in ogni caso aggiunti i costi per le spese di notifica e accertamento (costi per i quali non è previsto alcuno sconto).
In caso di verbale notificato a domicilio, la notifica conterrà un’informativa che indica al cittadino la possibilità di ridurre la sanzione del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni, e un bollettino prestampato solo in parte, dove il cittadino potrà indicare la somma ridotta del 30 per cento qualora si avvalga di questa facoltà. Se al contrario corrisponderà la cifra della sanzione dopo i cinque giorni dovrà indicare la cifra intera. Nel caso di pagamento a seguito della notifica, vale quanto detto sopra, ossia che per le spese di notifica e accertamento non è previsto alcuno sconto.
Gli sconti sono applicabili dal 21 agosto ma valgono anche per infrazioni commesse in precedenza, visto che i cinque giorni si contano dalla data di notifica del verbale che può essere posteriore ai fatti anche di 90 giorni (360 per i residenti all’estero e 100 quando il trasgressore viene fermato subito e non pagando fa sì che il verbale venga poi spedito all’intestatario del veicolo).
Lo sconto del 30 per cento non è applicato per tutte le fattispecie che prevedono la sospensione della patente o la confisca dell’auto. Sono, inoltre, escluse dal beneficio dello sconto le sanzioni pecuniarie penali (quelle, per esempio, per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe).