Non compie alcun reato chi circola, senza averne diritto, con il permesso per invalidi in automobile, accedendo così a corsie preferenziali e ztl abusivamente. Ne dà notizia l’agenzia di stampa Agi, che scrive come una tale condotta, infatti, rientra soltanto nel campo degli illeciti amministrativi. Lo sottolinea la Cassazione, con una sentenza depositata mercoledì 29 febbraio con la quale ha confermato il non luogo a procedere dichiarato dal gup di Firenze nei confronti di un uomo, accusato di truffa continuata e di sostituzione di persona: l’imputato aveva esposto il pass invalidi rilasciato al padre anche in assenza di quest’ultimo “attribuendosi falsamente per almeno 100 volte lo status di accompagnatore al servizio”.
Il gup di Firenze aveva ritenuto che “i fatti non sussistono” e il pm aveva presentato ricorso in Cassazione. La Suprema corte (seconda sezione penale) ha però rigettato il ricorso, ricordando che “non integra il delitto di sostituzione di persona, né quello di truffa ai danni dell’ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilità – si legge nella sentenza numero 7966 – la condotta di colui che, al fine di accedere all’interno di una zona traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un centro urbano, esponga sul parabrezza dell’auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo”. La condotta di “uso indebito ed abusivo dell’autorizzazione alla circolazione rilasciata a persona invalida – osservano i supremi giudici – invero deprecabile e purtroppo assai diffusa, è oggetto di una specifica previsione normativa che riconduce il fatto nell’ambito di un mero illecito amministrativo, al quale peraltro l’Amministrazione potrebbe far conseguire la ben più efficace misura della revoca dell’autorizzazione”.