Questa rubrica, curata dai legali dello studio legale Callipari di Verona, è a disposizione di tutti coloro che hanno un problema da risolvere legato al mondo del trasporto e della viabilità e desiderano ricevere un consiglio. Le domande vanno indirizzate alla redazione di Stradafacendo, all’indirizzo: baskerville@baskervillesrl.it
Domanda
“Un Tir della nostra azienda è stato fermato e l’autista è stato sanzionato perché aveva a bordo il figlio di sei anni. Fin qui tutto chiaro: quello che invece non capisco è perché sia stato ritirato anche il libretto di circolazione. Ora l’azienda cosa deve fare?
Stefania
Risposta
Si premette innanzitutto che il ritiro della carta di circolazione è conseguenza diretta della violazione che prevede la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.
L’orientamento dominante circa l’applicabilità dell’articolo 82 del Codice della strada prevede che un veicolo immatricolato autocarro, cioè destinato al trasporto di cose, secondo la formulazione dettata dalla lettera D dell’articolo 54 dello stesso Codice della strada, non possa essere destinato al trasporto di persone. In tale evenienza si realizzerebbe l’uso diverso, sanzionato ai sensi dell’articolo 82, commi 8 e 10, del Codice della strada. Difatti, la formulazione della lettera D dell’articolo 54 così definisce gli autocarri: “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”. Pertanto si ritiene vietato il trasporto di persone che non siano in diretta connessione con l’uso cui il mezzo è destinato, ovvero col trasporto di cose, e cioè il trasporto di persone, nel numero indicato sul documento di circolazione è consentito solo se esse sono di effettivo ausilio per il carico e lo scarico delle merci ovvero per i trasporto di esse merci. In tal senso anche la circolare numero 300/A 1/34115/108/68 del 6 agosto 2004 da parte del ministero dell’Interno specifica che per gli autocarri non è consentito “il trasporto di persone (tranne coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione)”.
Sussiste tuttavia un’interpretazione giurisprudenziale, pur antecedente, (giudice di pace di Ancona, numero 666 del 12.11.2003) che, facendo riferimento a un autista di un autocarro “leggero” in conto proprio che aveva a bordo il proprio figlio, escludeva l’applicabilità dell’articolo 82 in quanto la carta di circolazione permetteva di trasportare “cose” solo per uso proprio, inteso come trasporto non fatto a favore di terzi (ossia non operando un diverso uso e destinazione del veicolo) e posto che la stessa carta consentiva il trasporto di quattro persone senza specificazioni.
In conclusione, cara Stefania, ora all’azienda non resta da fare che presentare opposizione alla contravvenzione, che va fatta o sotto forma di ricorso amministrativo al Prefetto competente per territorio entro 60 giorni dalla contestazione della multa o, alternativamente, davanti al Giudice di Pace competente per territorio sempre entro 60 giorni. In quest’ultimo caso i tempi procedurali per arrivare a sentenza, a seconda degli uffici giudiziari, variano mediamente da 8/10 mesi a 18/20 mesi.
I costi per l’assistenza legale sono tuttosommato abbastanza contenuti, variando in base al numero di atti scritti e di udienze svolte, nonché della complessità del caso trattato.
Avvocato Ivan Di Costa (Studio legale Callipari Verona)