Chi ha preso una multa per eccesso di velocità dopo il 1° agosto potrebbe farsi annullare il verbale. Da quella data, infatti, in seguito all’entrata in vigore del decreto 282 del 13 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono diventate più stringenti le regole relative al sistema di taratura degli apparecchi. C’è un aspetto, in particolare, che potrebbe mettere in discussione le multe ed è legato alle velocità dei test di taratura periodica degli apparecchi utilizzati dalle pattuglie mobili. Ora, infatti, i veicoli devono eseguire da 50 a 100 passaggi di prova a velocità comprese tra i 30 e i 230 km/h. Andatura “molto più elevate rispetto al passato, quando il loro raggiungimento non era tassativo e i test arrivavano più o meno a 200 km/h”, spiega studiocataldi.it. Ma, in alcuni casi, la vecchia prassi potrebbe essere proseguita anche dopo il 1° agosto. Il dubbio, spiega il sito di diritto, “deriva da un quesito inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’Unione lombarda dei Comuni di Basiano e Masate, al quale il MIT ha risposto con il parere n. 6169 dell’11 ottobre 2017 ribadendo che, ai fini del rilascio del certificato periodico di corretta taratura, gli strumenti mobili per il controllo della velocità dei veicoli devono essere verificati annualmente con mezzi che raggiungono la velocità di 230 km/h”. Quindi, chi ha preso una multa per eccesso di velocità “rilevato con un autovelox sottoposto a controllo periodico di taratura successivo al 31 luglio 2017 potrà decidere di verificare che effettivamente il test necessario per il certificato sia stato eseguito nel rispetto delle prescritte velocità, rivolgendosi al corpo di polizia competente”. Ma, spiega studiocataldi.it, “la verifica non sempre è agevole, posto che il certificato di taratura generalmente non specifica la velocità alla quale sono state effettivamente eseguite le prove”.