Ci sono multe che si possono non pagare, ecco i vizi di forma che annullano il verbale

C’è chi prende la multa e la paga immediatamente. Ma c’è anche chi legge la contravvenzione mille volte alla ricerca di qualcosa che non va. Ci sono condizioni, infatti, che rendono nullo un verbale di violazione del Codice della strada. Si tratta dei vizi di forma. Sono tanti ma conoscerne qualcuno vi potrebbe permettere di non pagare la multa. 

Innanzitutto, spiega il sito di diritto Studiocataldi.it, “affinché un verbale possa dirsi legittimo esso deve essere notificato tempestivamente, ovverosia nel termine massimo di 90 giorni dall’illecito (fissato indipendentemente dalle modalità con le quali la violazione è stata accertata)”. Se sono passati i 90 giorni la multa è nulla. Inoltre, per legge il verbale deve contenere alcune informazioni che “se mancano, lo viziano da un punto di vista formale. Sono vizi di forma, ad esempio, l’omessa indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione o la loro indicazione errata; la mancata esposizione dei fatti contestati; l’errata indicazione dell’autorità competente per il ricorso; l’errata indicazione della norma violata o della sanzione da pagare”. Ma non pensate di cercare l’errorino. Non sempre un vizio di forma rende nullo il verbale. “Tale effetto, infatti, si ha quando l’errore comporta una compromissione dei diritti del contravventore, quindi ad esempio in caso di mancata indicazione della data di contestazione della violazione o ancora quando l’infrazione non è coerente con la via riportata con il verbale (ad esempio è contestato il superamento del limite di 50 km/h su una strada ove il limite è di 70 km/h)”, spiega Studiocataldi.it. “La nullità, invece, non è prodotta nei casi in cui gli errori non ledono il diritto di difesa del sanzionato e sono compensati da altri elementi contenuti nel verbale. L’esempio classico è quello dell’errata indicazione della data di nascita del contravventore, compensata dalla corretta indicazione del codice fiscale”. Esistono poi casi particolari, come quello della mancata o non corretta indicazione della norma violata. In questo caso, la multa non viene annullato se “il verbalizzante ha comunque descritto il fatto contestato in maniera completa ed esauriente, sono state date informazioni sul pagamento in misura ridotta e non è quindi stato leso il diritto di difesa dell’automobilista”. Se nel verbale c’è un vizio di forma rilevante si può ricorrere o al Giudice di Pace (entro 30 giorni e pagando il contributo unificato, oltre alla marca da bollo se la somma contestata supera un certo importo) oppure al Prefetto (entro 60 giorni e senza costi).