Treni in ritardo, il rimborso scatta anche se ci sono cause di forza maggiore

Addio alla cosiddetta causa di forza maggiore. Non ci sono scuse, se il treno arriva in ritardo il viaggiatore ha sempre diritto a un rimborso parziale del costo del biglietto. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue di Lussemburgo che si è pronunciata su un contenzioso presentato dalla Corte amministrativa austriaca. Il limite per chiedere il rimborso parziale del biglietto resta fissato in un’ora o più. E secondo le cosiddette “regole uniformi”, l’indennizzo – come indicato in una nota della Corte – corrisponde, come minimo, al 25 per cento del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50 per cento di tale prezzo nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore.

Con questa sentenza, la Corte ha constatato che il regolamento non prevede alcuna eccezione a tale diritto all’indennizzo qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore. Inoltre i giudici di Lussemburgo hanno affermato che “che un’impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore”.