Sarà risarcita una ditta di autotrasporto che aveva subito 20mila euro di danni a un suo veicolo. Il mezzo non era riuscito a evitare un copertone con tanto di cerchione di un camion in mezzo all’autostrada. La società aveva chiesto il risarcimento dei danni ad Autostrade visto che era stato accertato come l’ostacolo fosse già stato segnalato da un automobilista di passaggio almeno tre ore prima dell’incidente. In primo grado e in Appello non era stata però riconosciuta la responsabilità del gestore. La sentenza, come spiega il sito dirittoegiustizia.it, è stata però ribaltata dalla Cassazione. “La presenza dello pneumatico sulla carreggiata non è stata determinata da cause estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi. E, comunque, l’onere della prova è a carico del custode. Lo ha affermato, con la sentenza 783/13, la Suprema Corte”. L’articolo 2051 del Codice civile sulla responsabilità per danno da cose in custodia “è applicabile al proprietario o al gestore di strade”, che sia “chiamato a rispondere dei danni provocati dall’omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti” (Cass., n. 15720/2011). La responsabilità trova un limite solo nel caso fortuito. “L’onere della prova”, chiarisce ancora la Cassazione, “sia del caso fortuito, sia dell’adempimento dei doveri di diligente manutenzione, è a carico del custode”, nella specie della società Autostrade. Tale prova, però, non è stata offerta da Autostrade.