Autotrasporto, niente bonus fiscali per i committenti “pericolosi”

Esclusione per un anno dai bonus fiscali. È questa la sanzione che il Fisco applicherà ai committenti degli autotrasportatori che violeranno le regole su sicurezza stradale e regolarità del mercato. Se i committenti non rispetteranno i parametri di sicurezza nell’affidare i servizi di trasporto scatteranno le sanzioni. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate, precisando anche che online sarà pubblicato l’elenco dei trasgressori. A dettare modi e tempi di pubblicazione delle misure per applicare la sanzione è il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia, che è in linea con le indicazioni della manovra d’estate 2008, che punisce i trasgressori escludendoli fino a sei mesi dall’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, e per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.
All’interno della sezione “Documentazione” del sito Internet dell’Agenzia – spiega una nota -, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, gli enti e le amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni potranno consultare la lista con i dati necessari a identificare i contribuenti con il cartellino rosso rispetto ai benefici del fisco.
In particolare, la lista degli esclusi, destinatari delle sanzioni, conterrà partita Iva, codice fiscale, nome, cognome, città e data di nascita o, nel caso delle società, denominazione e sede legale del sanzionato. Le informazioni utili a identificare gli esclusi restano in rete almeno fino al 31 dicembre del secondo anno dopo quello di notifica della sanzione. In ogni caso, rimangono in linea fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si chiude l’eventuale contenzioso mosso dal contribuente contro la sanzione o fino alla chiusura dell’anno successivo a quello in cui è emesso il provvedimento in autotutela. I provvedimenti di applicazione della sanzione sono emessi dal Direttore Regionale, o Provinciale nel caso di Trento o Bolzano, competente in base al domicilio fiscale del responsabile della violazione.